Comunitario e Internazionale

No a raccolta "sistematica" di dati biometrici di persone accusate di un reato doloso perseguibile d'ufficio

Anche in caso di coercizione va rispettato il requisito di garantire una maggiore protezione nel trattamento di dati personali sensibili

di Paola Rossi

La raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici, prevista dalla direttiva 2016/680, deve garantire la proporzionalità dei dati raccolti sulla persona fisica e la tutela maggiore possibile per dati che sono definiti sensibili. In caso di accusa per un reato doloso perseguibile d'ufficio è ammessa la registrazione di dati biometrici e genetici della persona da parte della polizia. Ma solo se la legge nazionale prevede specifiche garanzie contro illeciti accessi ai dati raccolti e un valido controllo giurisdizionale sulla richiesta di procedere in via coercitiva alla raccolta di tali dati.
La direttiva 2016/680 non osta infatti a una normativa nazionale che prevede la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici delle persone per le quali sussistono sufficienti elementi di prova della colpevolezza per un reato doloso perseguibile d'ufficio e che siano state formalmente accusate.

Caso a quo
Nel caso concreto, a seguito della messa in stato di accusa formale, la polizia bulgara aveva invitato l'indagato a sottoporsi alla raccolta dei suoi dati dattiloscopici e fotografici, ai fini della loro registrazione, e a un prelievo di campioni per l'elaborazione del suo profilo del Dna. A seguito dell'opposizione della persona richiesta, la polizia ha domandato al tribunale speciale investito della materia di poter agire coercitivamente. Tale giudice, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa bulgara applicabile a tale «registrazione da parte della polizia» con la direttiva 2016/680, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Interpretazione fornita
La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-205/21 precisa in primis a quali condizioni il trattamento dei dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia può essere ritenuto autorizzato dal diritto nazionale, ai sensi della direttiva 2016/680.
In particolare la Cgue chiarisce il requisito richiesto dalla direttiva- relativo al trattamento di dati di una categoria di persone nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che siano implicate in un reato e sul rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nonché del principio della presunzione di innocenza - nel caso in cui la normativa nazionale consenta al giudice nazionale competente di autorizzare la raccolta coercitiva di tali dati, ritenuti «sensibili» dal Legislatore dell'Unione.
Quindi la direttiva 2016/680 va interpretata nel senso che il trattamento dei dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell'ordine pubblico, è autorizzato dal diritto nazionale se quest'ultimo contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento.

Le norme di recepimento
Nel caso esaminato la legge nazionale faceva formale riferimento al regolamento che disciplina il trattamento dei dati sensibili anche se incentrata correttamente sul contenuto della direttiva che regola la raccolta degli stessi dati da parte della polizia. Le due normative per la Cgue non sono equivalenti: se un trattamento di dati sensibili da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione e accertamento dei reati di cui alla direttiva 2016/680 può essere autorizzato solo se strettamente necessario e soggetto a garanzie adeguate in base alle norme Ue e al diritto nazionale, al contrario il RGPD enuncia un divieto di principio del trattamento di tali dati e lo correda di un elenco di eccezioni. Sebbene il legislatore nazionale possa prevedere, nello stesso strumento legislativo, il trattamento di dati personali a fini rientranti nell'ambito della direttiva 2016/680 nonché ad altri fini rientranti nell'ambito del RGPD, esso è tenuto ad accertarsi che non vi sia ambiguità quanto all'applicabilità dell'uno o dell'altro di questi due atti dell'Unione alla raccolta dei dati sensibili.
Conclude la Cgue affermando che in caso di un'apparente contraddizione tra le disposizioni nazionali che autorizzano il trattamento di dati in questione e quelle che sembrano escluderlo, il giudice nazionale deve dare a tali disposizioni un'interpretazione che salvaguardi l'effetto utile perseguito dalla direttiva 2016/680.

Il controllo giurisdizionale
Quando il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva della raccolta è possibile che in base al diritto nazionale non goda del potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere colpevole la persona oggetto della richiesta della polizia. Va però garantito che successivamente vi sia un controllo giurisdizionale effettivo sulle condizioni della messa in stato di accusa formale, da cui risulta l'autorizzazione a procedere alla raccolta.

Categorie prestabilite
La Corte ricorda che, in forza della direttiva 2016/680, gli Stati membri devono provvedere a una chiara distinzione tra i dati delle diverse categorie di interessati, in modo che non sia loro imposta indistintamente un'ingerenza della medesima intensità nel loro diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali a prescindere dalla categoria a cui appartengono. Tuttavia, tale obbligo non è assoluto. Del resto, nei limiti in cui tale direttiva riguarda la categoria di persone nei cui confronti sussistono fondati motivi di credere che abbiano commesso un reato, la Corte precisa che l'esistenza di un numero sufficiente di elementi di prova della colpevolezza di una persona costituisce, in linea di principio, un fondato motivo di ritenere che quest'ultima abbia commesso il reato di cui trattasi. Pertanto la direttiva 2016/680 non osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici delle persone per le quali sussistono sufficienti elementi di prova del fatto che sono colpevoli di aver commesso un reato doloso perseguibile d'ufficio e che sono state formalmente accusate per tale motivo.

Tutela giurisdizionale effettiva
Per quanto riguarda il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che il giudice nazionale competente, al fine di autorizzare una misura di esecuzione coercitiva della raccolta di dati sensibili di una persona formalmente accusata, non può controllare nel merito le condizioni della sua accusa formale, la Corte sottolinea, in particolare, che il fatto di sottrarre temporaneamente al controllo del giudice la valutazione delle prove sulle quali si basa l'accusa formale dell'interessato può rivelarsi giustificato durante la fase preliminare del procedimento penale.

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