Civile

Invalidità civile: contro la revoca delle prestazione assistenziale si può adire direttamente il giudice

Non è necessario, quindi, presentare una nuova domanda amministrativa

di Giampaolo Piagnerelli

"In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, i n caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa". Questo il significativo principio di diritto richiamato dalla Cassazione (ordinanza n. 3006/23). Alla base della pronuncia una vicenda che ha visto protagonista un cittadino che si era visto respingere la pensione di inabilità dalla Corte d'appello per sopravvenuta carenza del requisito sanitario (a far data dal 10 febbraio 2011). Ritenevano i giudici di secondo grado che la domanda giudiziale fosse improponibile poiché, all'esito del procedimento di revoca, non era stata presentata domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione, ma era stato adito direttamente il giudice. La Cassazione ha richiamato un vecchio orientamento di legittimità (superato dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 14561/22) secondo cui in caso di revoca delle prestazioni per invalidità basata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario vi era la necessità di proporre domanda amministrativa in seguito alla revoca, donde l'improponibilità della domanda giudiziale. Ma - come detto - la Cassazione ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni unite del 2022 secondo cui avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario. In particolare qualora si intenda far valere la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

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