Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) istanza di mediazione, effetti ed interruzione prescrizione; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di merito e ripetizione spese del procedimento; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iv) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e azione revocatoria ordinaria; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e domande riconvenzionali o proposte da terzi chiamati; (vi) mediazione obbligatoria, ambito applicativo ed azione di pagamento di assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 223

La decisione rimarca che l’istanza di mediazione, in quanto parificata ex lege alla domanda giudiziale, è idonea ad interrompere, al pari di quest’ultima, la prescrizione del diritto controverso (nella specie, acquisto di bene immobile per intervenuta usucapione) precisando tuttavia che tale effetto si ricollega non già della mera presentazione dell’istanza medesima, ma solo nel momento in cui la stessa è comunicata alle altre parti, con adempimento al quale può attendere la medesima parte istante.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Perugia, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2022, n. 341

La pronuncia afferma che qualora il procedimento di mediazione si presenti quale fase necessaria del giudizio complessivo, essendo prescritta quale requisito di procedibilità della domanda giudiziale, gli importi dei relativi costi devono qualificarsi alla stregua di spese processuali, il cui rimborso segue pertanto la disciplina dettata dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Lecce, Sezione II civile, sentenza 2 agosto 2022, n. 875

La sentenza, prestando adesione al principio espresso dal giudice di legittimità, ribadisce che ove l’eccezione di parte o il rilievo officioso non abbia avuto luogo alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie obbligatorie.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Trento, Sezione civile, sentenza 18 agosto 2022, n. 485

La decisione riafferma che la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia di un atto di compravendita immobiliare intervenuto tra l’attore ed i convenuti, ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Alessandria, Sezione civile, sentenza 22 agosto 2022, n. 769

La sentenza aderisce all’indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che la mediazione obbligatoria non si estenda alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 30 agosto 2022, n. 2801

Applicando un principio già enunciato dal giudice di legittimità, la pronuncia riafferma che la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Oristano, Sezione civile, sentenza 31 agosto 2022, n. 417

La decisione, relativa ad un giudizio nel corso del quale era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Istanza di mediazione - Effetti - Interruzione della prescrizione - Fondamento - Presentazione istanza - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione istanza alle controparti - Necessità - Fattispecie relativa ad interruzione di acquisto immobiliare per intervenuta usucapione. (Cc, articoli 1146, 1158, 2943 e 2945; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla domanda giudiziale di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l’istanza di mediazione, così come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., commi 1 e 2, ed art. 2945 cod. civ. interrompe la prescrizione del diritto controverso. Tale effetto, tuttavia, si verifica come conferma l’inequivoca portata testuale della richiamata disposizione, non già della mera presentazione dell’istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, con adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010 lo stesso istante (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda attorea diretta a sentir accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 1146 cod. civ. l’avvenuto acquisto per usucapione in proprio favore della quota di 4/5 di un immobile in quanto il termine ventennale utile ai predetti fini era stato ritualmente interrotto, da parte di uno dei convenuti, dall’instaurazione della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28 del 2010 al fine di “…sciogliere la predetta comunione con liquidazione del valore della propria quota di partecipazione…” convocando nel procedimento tutti i soggetti cointestatari). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 luglio 2013, n. 17781).
Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 223 - Giudice Pasquale

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Spese processuali - Controversia assoggettata a mediazione obbligatoria - Costi del procedimento - Qualificazione - Natura di spese processuali - Rimborso - Principio della soccombenza - Applicabilità - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. (Dm, n. 37/2018, articolo 5; Cpc, articolo 91; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 13)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora il procedimento conciliativo si presenti quale fase necessaria del giudizio complessivo, essendo prescritta, a norma dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n.28/2010 quale requisito di procedibilità della domanda giudiziale, attesa la materia che ne forma oggetto, gli importi dei relativi costi devono qualificarsi alla stregua di spese processuali, il cui rimborso segue la disciplina dettata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, accogliendo, oltre al “quantum” risarcibile, anche il motivo di gravame con cui parte appellante aveva denunziato il vizio di omessa pronuncia e difetto di motivazione in punto di riconoscimento e quantificazione delle spese di lite - laddove il dispositivo aveva operato una liquidazione degli importi dovuti a titolo di compenso professionale privando della necessaria rimunerazione le attività stragiudiziali - la corte territoriale, ritenuta fondata la pretesa, ha disposto la ripetizione delle stesse con corrispondente liquidazione, per il tramite dei parametri forensi, degli importi relativi alle fasi di attivazione della procedura e di negoziazione).
Corte di Appello di Perugia, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2022, n. 341 - Presidente Matteini - Estensore de Lisio

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione - Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2. del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, la corte territoriale, in applicazione del richiamato principio, ha ritenuto precluso in sede di gravame ogni esame nel merito concernente la dedotta alla difformità, prospettata dall’appellante, della domanda presentata in sede di mediazione - azione di riduzione di donazione in quanto eccedente la porzione di beni di cui la donante poteva disporre - rispetto a quella poi introdotta in giudizio - azione di annullamento per incapacità di intendere e volere della donante medesima al momento della donazione ex art. 775 cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione IV civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736; Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Lecce, Sezione II civile, sentenza 2 agosto 2022, n. 875 - Presidente e relatore Brocca

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Diritti reali - Azione revocatoria ordinaria - Assoggettamento - Esclusione. (Cc, articolo 2901; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda promossa dal creditore ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. per ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita immobiliare non deve essere preceduta dall’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che l’art. 5, comma 1-bis del D.lgs n. 28 del 2010 si riferisce alle controversie in materia diritti reali, mentre nel caso in esame la circostanza che il contratto revocando abbia per oggetto beni immobili costituisce elemento accidentale ed irrilevante (Nel caso di specie, concernente un di atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito mediante vendita immobiliare perfezionata dallo stesso con i propri genitori, il giudice adito ha rigettato l’eccezione con cui le parti convenute avevano chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della mediazione obbligatoria).
Tribunale di Trento, Sezione civile, sentenza 18 agosto 2022, n. 485 - Giudice Fermanelli

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Ambito applicativo - Domande riconvenzionali o domande proposte da eventuali terzi intervenuti - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti. A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono sia all’interpretazione dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, sia alla finalità stessa che l’istituto della mediazione, in generale, intende assolvere. Sotto il primo aspetto, l’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 nel prevedere la facoltà per “il convenuto” di eccepire il mancato tentativo di mediazione accredita l’ipotesi che possa essere considerato tale chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una “vocatio in ius”, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria. Dal dato testuale della norma in esame, deve pertanto escludersi che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo, non potendo prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale medesimo, che, come detto, prevede che l’improcedibilità sia sollevata dal “convenuto”, qualificazione che il codice di rito annette non già al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la predetta “vocatio in ius” da parte dell’attore. A tale argomento, sotto altro profilo, se ne aggiunge un altro, logico e coerente con la “ratio” deflattiva dell’istituto della mediazione: invero, l’evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell’ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all’evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l’esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, osservazioni che impongono, quindi, a maggior ragione, di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui al citato art. 5 (Nel caso di specie, in cui la compagnia assicuratrice attrice, indennizzata la propria assicurata, aveva agito in surrogazione facendo valere la responsabilità del vettore convenuto ex art. 1693 cod. civ., anche per l’operato dei propri ausiliari, il giudice adito ha disatteso l’eccezione sollevata da altra compagnia assicurativa, in veste di terza chiamata, e volta a far valere l’improcedibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla propria società assicurata, chiamata a sua volta in giudizio dal vettore originariamente convenuto, a motivo del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi, nella circostanza, di controversia inerente alla materia dei contratti assicurativi).
Tribunale di Alessandria, Sezione civile, sentenza 22 agosto 2022, n. 769 - Giudice Cacioppo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Contratti bancari - Controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario - Assoggettamento a mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento. (Dlgs. n. 11/2010, articolo 2; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia, avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario, non è sottoposta alla procedura conciliativa, trattandosi di fattispecie che non rientra nell’ambito dei “contratti bancari”. Infatti, la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l’assegno nel novero dei “servizi di pagamento”, ai sensi dell’art. 2, lett. g), del D.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura “bancaria” del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio” (Nel caso di specie, relativo ad un’azione promossa da una compagnia assicurativa nei confronti di una banca per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’intervenuto colpevole pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario, la corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza impugnata riducendo l’entità del risarcimento dovuto, ha ritenuto infondato il motivo di appello con cui la banca appellante aveva ascritto al giudice di primo grado la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione di improcedibilità della domanda derivante dall’esperimento del procedimento di mediazione presso la sede di un organismo diverso da quello del giudice competente a decidere la controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9204).
Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 30 agosto 2022, n. 2801 - Presidente Bonaretti - Relatore Giani

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.   (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad giudizio insorto in materia di contratti bancari nel corso del quale era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite - n. 19596/2020 -  il giudice adito ha concluso per l’improcedibilità della domanda d’ingiunzione con revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nessuna delle parti aveva esperito, per l’intero corso del processo, il tentativo di mediazione disposto d’ufficio con ordinanza all’esito della prima udienza; a tal fine, specifica la pronuncia in esame, non assume rilevanza che l’ordinanza avvertisse, per il caso di inosservanza del termine fissato, dell’improcedibilità dell’opposizione, anziché della domanda d’ingiunzione, non potendo tale avvertimento costituire un elemento essenziale della disposizione giudiziale, e non potendo l’ordinanza medesima porsi in contrasto con la norma processuale, conformandosi piuttosto all’interpretazione allora corrente al tempo in cui in cui l’atto doveva compiersi, nel senso di allocare l’onere a carico della parte opponente; quanto alla posizione di parte opposta, conclude la pronuncia in epigrafe, essa non doveva, per ciò solo lasciar inutilmente decorrere il termine all’uopo stabilito, condividendo l’inerzia dell’altra parte, alla luce dell’interpretazione sopravvenuta, dovendo la stessa in ogni caso immediatamente proporre l’istanza di rimessione dopo lo spirare del termine ed il sopraggiungere di un orientamento difforme e sfavorevole, al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni, volendo far riconoscere al mutamento di giurisprudenza quel carattere di assoluta imprevedibilità che è richiesto per la “restitutio in integrum”, e con esso, anche tenuto conto del contenuto del provvedimento di fissazione del termine, il presupposto della non imputabilità alla stessa della improcedibilità conseguita al mancato esperimento del tentativo di conciliazione nello termine stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Oristano, Sezione civile, sentenza 31 agosto 2022, n. 417 - Giudice Angioi

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