Civile

Sulla cessione di quote sociali rilevano gli effetti giuridici

di Sara Mecca

Ai fini dell’imposta di registro hanno rilievo gli effetti giuridici e non quelli economici dell’atto: va pertanto, annullato un avviso di liquidazione che riqualifica una cessione di quote sociali in cessione d’azienda. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 189/2/2017 del 10 luglio 2017 (presidente e relatore Montanari).

L’ufficio notificava ad alcuni contribuenti un avviso di liquidazione con cui rideterminava l’imposta di registro dovuta su una cessione di quote sociali. In particolare, gli interessati avevano ceduto a una Srl tutte le quote di un’altra società per un valore dichiarato di 175mila euro. Tuttavia, dal sistema informativo della Camera di commercio risultava iscritto, in data posteriore, un progetto di fusione per incorporazione delle due aziende. Secondo l’ufficio, quindi, la cessione di quote doveva essere riqualificata come cessione del complesso aziendale e, ai fini dell’imposta di registro, doveva essere preso in considerazione il valore del patrimonio immobiliare della società incorporata, pari a circa 285mila euro.

I contribuenti proponevano ricorso in Ctp, lamentando la violazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986: l’ufficio, infatti, aveva illegittimamente riqualificato l’atto, prescindendo dalla volontà contrattuale delle parti. L’Agenzia si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.

La Ctp di Reggio Emilia ha accolto il ricorso dei contribuenti. I giudici ricordano che, in base all’articolo 20 del Dpr 131/86, l’imposta di registro va applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. Nello stesso senso dispone anche il previgente articolo 19 del Dpr 634/72. Secondo i giudici, proprio il confronto tra le disposizioni porta a dare ragione ai contribuenti: l’interpretazione attuale della norma, così come del precedente articolo 19, evidenzia come gli atti presentati per la registrazione scontino l’imposta sulla base dei loro effetti giuridici, al di là di come le parti abbiano denominato il negozio giuridico.

L’articolo 8 del Regio decreto 3269/23, invece, prevedeva che le tasse dovevano essere applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. L’articolo 8, infatti, faceva generico riferimento agli effetti del negozio, senza riportare l’aggettivo «guridici». Tale modifica – si legge in sentenza – è dovuta alla volontà del legislatore di porre fine al dibattito in ordine a quali tipi di effetti, se giuridici o economici, concretizzassero il presupposto d’imposta.

Nel caso di specie l’atto impositivo impugnato individuava il presupposto d’imposta negli effetti economici dell’atto (cessione d’azienda immobiliare) e non giuridici (cessione di quote sociali). Da qui l’annullamento dello stesso.

Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 189/2/2017 del 10 luglio 2017

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