Civile

Alle Sezioni unite il ricorso per travisamento della prova

La Suprema corte (ordinanza 11111) chiede lumi alle Sezioni unite consapevole di un orientamento secondo il quale, dopo la modifica dell’articolo 360 comma 1 del Cpc con il Dl 83/2012, il travisamento della prova non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso per Cassazione

di Patrizia Maciocchi

Dubbi sulla possibilità di impugnare in Cassazione le sentenze, per travisamento della prova, dopo le modifiche introdotte al Codice di rito civile dal Decreto sviluppo.

La Suprema corte (ordinanza 11111) chiede lumi alle Sezioni unite consapevole di un orientamento, non condiviso dai giudici del rinvio, secondo il quale, dopo la modifica dell’articolo 360 comma 1 del Codice di procedura civile messa in atto con il Dl 83/2012, il travisamento della prova non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso per Cassazione.

La riforma ha, infatti, reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Un limite considerato non coerente con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sul giusto processo, oltre che con l’articolo 24 della Costituzione sull’accesso alla giurisdizione.


Negare la via della Cassazione per il vizio di travisamento sarebbe in contrasto con le chiare indicazioni di Strasburgo sui limiti alla impugnabilità delle sentenze (sentenza del 28 ottobre 2021 (Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia).

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