Amministrativo

Telefonia mobile, dal Comune niente limiti alla collocazione di antenne

L’amministrazione non può imporre deroghe ai tettifissati dalla legge statale

di Guglielmo Saporito

Il Comune non può impedire l’installazione di antenne di telefonia mobile, ammettendole solo su immobili di sua proprietà: lo sottolinea il Tar Veneto con sentenza 23 agosto 2021 n. 1021.

Nel caso specifico una compagnia aveva chiesto ad un Comune l’autorizzazione ad installare una stazione radio base in un’area edificabile soggetta a piano particolareggiato, destinata a parco giochi e sport; il Comune negava l’autorizzazione, perché il regolamento per le stazioni radio base consentiva l’installazione solo su proprietà comunali. Questo passaggio è stato censurato dai giudici.

Secondo il Tar, il divieto comunale non tutelava specifici siti sensibili, ma poneva un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti su tutti gli immobili e le aree che non fossero di proprietà comunale. Questo divieto è illegittimo perché ostacola la diffusione della rete sull’intero territorio comunale, in contrasto con le norme (articolo 86 Dlgs. n. 259/2003) che esprimono un particolare favore per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione a uso pubblico.

Queste reti sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e inoltre hanno carattere di pubblica utilità. Va anche tenuto presente che, per la legge n. 36/2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici), lo Stato determina i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, le Regioni esercitano funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile ed i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, con riferimento a siti sensibili ma senza poter introdurre limiti alla localizzazione in aree generalizzate del loro territorio.

Come opere di urbanizzazione primaria, quindi, gli impianti sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, quali le zone con vincolo aereoportuale o con vincoli di distanza da strade (Tar, Brescia, 312/2019), o ancora in zona agricola (Tar Salerno, 1331/201), dovendo al più rispettare i requisiti paesaggistici (Consiglio di Stato, 119/2014).

Quindi, l’amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici o vietino in modo generalizzato di installare stazioni radio base in intere zone territoriali omogenee. Limitare la collocazione ai soli immobili del Comune è quindi illegittimo perché impedisce (Consiglio di Stato 347/2021 e 3891/2017) la concreta diffusione della rete.

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