Giustizia

Magistrati onorari, il Ministero definisce le modalità di valutazione

Emanato il decreto attuativo della legge di Bilancio 2022 30 dicembre 2021 n. 234.

di Nicola Graziano

Prende corpo la procedura di valutazione diretta alla conferma dei magistrati onorari ai sensi dell'articolo 29, comma I, III e IV del Dlgs 116/2017 come modificato dal comma 629 della Legge Finanziaria del 30 dicembre 2021, n. 234. E' stato firmato dalla ministra Cartabia il Dm Giustizia 3 marzo 2022 recante, appunto, le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari in servizio che abbiano fatto domanda per poter così esercitare le funzioni fino al compimento del settantesimo anno di età.

Le norme della finanziaria
In questa sede e prima di passare all'esame dell'articolato in cui si snoda il sopra detto Dm Giustizia, giova ricordare che nel dichiarato intento di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari, la Legge Finanziaria per l'anno 2022 ha previsto che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e dunque sino al raggiungimento dell'età pensionabile, creando, così, una nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati o stabilizzati.
Sennonchè i commi III e IV, ai fini della conferma, richiedono il positivo superamento di una procedura valutativa che è chiamata ad indire il Consiglio Superiore della Magistratura, da tenersi su base circondariale e con cadenza annuale nel triennio 2022- 2024, consistente in un colloquio orale (innanzi ad una commissione di valutazione composta dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine), della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
In particolare la seconda parte del comma IV del novellato articolo 29 ha previsto che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, che fornisce le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da Covid-19.
Ed è proprio in attuazione di tale comma IV che è stato emanato il Dm Giustizia.

I soggetti interessati
Di seguito si analizzano le principali disposizioni, partendo proprio dall'articolo 1 che conferma, quanto all'ambito di applicazione delle misure organizzative previste dal decreto ministeriale, che le stesse si applicano alle procedure valutative che interessano il contingente ad esaurimento dei magistrati onorari ovvero i magistrati onorari già in servizio al 15.8.2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, che, accedendo alla procedura di stabilizzazione di nuova introduzione, previa presentazione di apposita domanda e superamento della procedura di conferma, potranno permanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d'età.
L'articolo 1 nulla dice con riferimento ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 che siano però cessati dall'incarico alla data del 31 dicembre 2021 dovendosi ritenere non ipotizzabile che possano accedere alla conferma dell'incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d'età i magistrati onorari il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima dell'entrata in vigore della novella. Sennonchè i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 116/2017, ma cessati dall'incarico prima del 31.12.2021 per il compimento del 68° anno di età, hanno chiesto di poter proseguire l'incarico onorario sino al compimento del 70° anno di età dando vita ad un contenzioso ha comportato l'accoglimento della domanda cautelare sia pure relativamente solo all'accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla legge 234/2021 sino al compimento del 70° anno di età.

Ruolo del Csm
Il comma I dell'articolo 2 del decreto ministeriale attua la previsione normativa del comma III dell'articolo 29 del Dlgs 116/2017 che attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di indire, con apposita delibera, tre distinte procedure valutative riguardanti i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, distinti in base alle classi di anzianità contemplate dall'articolo 29 citato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio, chiarendo che l'anzianità deve intendersi come riferita cumulativamente a tutti gli incarichi onorari eventualmente svolti nel tempo dal candidato (Giudice onorario di Tribunale, Viceprocuratore onorario, Giudice di pace).L'inoltro ed il deposito delle domande, che può avvenire anche per via telematica, deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che recepisce la indizione della procedura.

La procedura
Di conseguenza l'articolo 3 del Dm in commento stabilisce che la procedura, da svolgersi su base circondariale, abbia inizio entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.Sono poi disciplinate dall'articolo 4 le modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale innanzi alle Commissioni composte come sopra indicato.Nel caso in cui, ed in conformità al dettato normativo dell'articolo 29, comma IV, il numero dei candidati è superiore a 99 sono costituite più Commissioni, ciascuna delle quali esamina 50 candidati raggruppati in ordine alfabetico. La norma specifica poi che si procede al sorteggio delle Commissioni abbinate a ciascun gruppo di candidati (ripartiti in ordine alfabetico), e che il Presidente della Commissione procede al sorteggio della lettera per stabilire l'ordine dello svolgimento della prova orale per i candidati assegnati alla commissione. Terminata la fase del sorteggio viene stilato il calendario: ciascuna Commissione comunica al candidato luogo, data e ora della prova orale mediante invio della comunicazione all'indirizzo di poste elettronica indicato nella domanda. Si disciplina, infine, la pubblicità delle sedute di esame, dettandosi anche prescrizioni ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da Covid-19. L'esame, infatti, è pubblico ed il colloquio si svolge con la presenza della commissione, del candidato e del segretario (anche se fino al permanere dello stato di emergenza si può autorizzare il collegamento da remoto dei membri della commissione assicurandosi la presenza di almeno un membro accanto al segretario ed al candidato).Restano ferme le prescrizioni per l'accesso agli uffici pubblici ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19 (esibizione della certificazione verde Covid-19 e consegna della autodichiarazione prevista dalla normativa attuale). In tal caso, inoltre, specifica la norma che si adotteranno prescrizioni per evitare assembramenti, limitandosi il numero dei visitatori ammessi alla sessione d'esame.Nulla è detto per il caso di magistrato onorario sospeso temporaneamente dal servizio perché non vaccinato. Si ritiene di dover concedere al candidato non vaccinato, che intenda accedere alla procedura di conferma, di poter comunque presentare la relativa domanda, chiedendo eventualmente il differimento del colloquio orale.

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