Penale

Norma anti raduni, penalisti in trincea - Sisto: intervenire in Parlamento

Per il Viceministro la norma va tipizzata: occupazioni delle scuole e manifestazioni di protesta civile devono essere evidentemente escluse dalla norma

di Francesco Machina Grifeo

Dopo il sollevamento della opposizioni ma anche dei penalisti italiani, si registra una prima apertura del Governo sulla nuova fattispecie di reato di "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", approvata con decreto legge, lunedì scorso, dal primo Consiglio dei ministri presieduto da Meloni. Nata come norma anti rave party, sull'onda del raduno dei giorni scorsi a Modena, la fattispecie, per come scritta, è stata considerata troppo "generica" e dunque passibile di applicazioni anche in ambiti diversi, come: occupazione delle scuole o università, manifestazioni di piazza o semplice feste.

A preoccupare anche la formulazione del testo nella parte in cui, con riferimento all'occupazione, afferma che il reato scatta dalle 50 persone in su (dunque ben lontani dai raduni di migliaia di soggetti al centro delle cronache) e che la fattispecie è integrata quando "può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica". Con una valutazione dunque probabilistica rimessa sostanzialmente ai prefetti.

Una lettura però bocciata dal Governo. Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento". Mentre sul parallelo con la manifestazione di Predappio, afferma: "È una pagliacciata" che tuttavia si "svolge sotto il controllo delle Forze di polizia".

A riprova però che nel Governo ci sono sensibilità diverse, arriva la presa di posizione, a Radio24, del neo Viceministro della Giustizia, ed avvocato di lungo corso, Francesco Paolo Sisto: "Se necessario, la norma contro i rave party sarà resa più tipica, tassativa e puntuale nel corso del dibattito parlamentare per evitare disinterpretazioni che ne possano tradire il senso. L'intenzione è quella di colpire i rave, ossia situazioni in cui, soprattutto a causa del largo uso di sostanze stupefacenti, si creano pericoli concreti per l'ordine e la salute pubblica".

"Proprio l'uso di sostanze stupefacenti - ha proseguito - può essere utilizzato come elemento per tipizzare la fattispecie. Una cosa è certa: le occupazioni delle scuole e le manifestazioni di protesta civile devono essere evidentemente escluse dalla norma. Non ci sarà un 'ravismo' generalizzato delle manifestazioni di protesta. La libertà di pensiero, come Forza Italia da sempre sostiene, non può essere e non sarà conculcata".
Quanto alla possibilità di intercettazioni, per Sisto "non devono essere possibili, come la stessa Presidente Meloni ed il ministro Tajani hanno ritenuto; e meno che mai quelle preventive. L'unico sistema certo per ottenere questo risultato è quello di portare la pena a un livello che ne inibisca l'uso".

Mantengono la guardia alta i penalisti.Pur concedendo al Ministro Nordio la patente di autentico liberale e garantista sottolineano che con due sottosegretari pesanti politicamente come Andrea Delmastro di FdI e Andrea Ostellari della Lega, gli spazi di movimento per il Guardasigilli si riducono.
Il presidente della Camere penali Gian Domenico Caiazza su Twitter: "Piantatela di chiamarla norma anti-rave. È una radunata sediziosa aggravata. Intercettazioni consentite anche per i semplici partecipanti. Ecco cosa succede quando le norme penali le facciamo scrivere ai prefetti di polizia. Non scherziamo con il fuoco".
E poi in una dichiarazione all'Adnkronos, spiega: "Col nuovo reato sono possibili le intercettazioni per tutti, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, e il codice di procedura penale prevede che le intercettazioni sono consentite per tutti i reati con la pena massima superiore a 5 anni, o se si vuole non sono consentite per reati con la pena massima inferiore a 5 anni. E qui si tratta di un reato che prevede una pena massima fino a 6 anni". "Dicono – aggiunge - che questo vale per gli organizzatori e non per i partecipi, ma non è così, perché nella norma si dice solo che se si è partecipi la pena è ‘diminuita', dunque ci troviamo di fronte a quella che tecnicamente si chiama una ‘diminuente', non una pena diversa. Se avessero detto ad esempio che per i partecipi la pena è fino a tre anni, allora effettivamente non sarebbero state consentite le intercettazioni nei loro confronti".

Per l'avvocato ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia siamo di fronte ad una "norma lunare". "Per come è scritta – afferma - può riguardare qualsiasi contestazione e non credo crei più sicurezza e dissuada dai rave party". Inoltre, aggiunge, "è una norma controproducente. Lo prova quanto accaduto a Modena, dove non ci sono stati episodi di violenza nel rave party, e grazie al dialogo e al confronto tra le migliaia di ragazzi, le forze dell'ordine e il sindaco, dopo due giorni di musica, i giovani hanno lasciato il capannone in ordine e pulito".

Ma cosa prevede la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto. Come detto, introduce il reato di "invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", prevede pene per gli organizzatori o i promotori dei raduni che vanno dai tre ad un massimo edittale di sei anni di reclusione o multe che oscillano tra i mille e i 10.000 euro. La norma aggiunge inoltre che "per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita".
Il rischio di avere una condanna è dunque anche per chi partecipa all'evento: nei loro confronti il giudice, al termine del processo, deve applicare una diminuzione che può arrivare fino ad un terzo rispetto al massimo della pena prevista. La norma si applica quando più di cinquanta persone invadono in modo "arbitrario" terreni o edifici, pubblici o privati e da ciò ne può derivare "un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica". La nuova disciplina, prevista all'articolo 434-bis del Codice Penale, dispone la "confisca delle cose" utilizzate per commettere il reato nonché quelle "utilizzate per realizzate le finalità dell'occupazione". Nel testo viene poi apportata una modifica al Codice antimafia disponendo le misure di prevenzione personali per chi si macchia del nuovo reato. Ciò consentirà l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per gli indiziati.

IL TESTO

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162
Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)

Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni

illegali

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni
pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute
pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi
per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica
consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui,
pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a
cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso
puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma
e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la
multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e'
diminuita.
E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di
quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita'
dell'occupazione.».
2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:
«i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo
434-bis del codice penale.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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