Civile

Causa improcedibile se il verbale di mediazione è depositato tardi

Impossibile per il giudice svolgere i controlli sulla regolarità del tentativo

ADOBESTOCK

di Marco Marinaro

Il tardivo deposito del verbale di mediazione, precludendo al giudice di svolgere i necessari controlli previsti dalla legge, conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale anche se l’esperimento della mediazione non risulta contestato.

Sono le conclusioni cui giunge il Tribunale di Nocera Inferiore (estensore Longo) con la sentenza dell’11 marzo 2021, che ha definito un processo in materia di contratti bancari promosso dal cliente per far valere una serie contestazioni attinenti agli interessi e ad altre commissioni e spese applicate ai rapporti intercorsi.

Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta ha eccepito l’improcedibilità per il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria e così, alla prima udienza, il giudice ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento, fissando anche l’udienza di rinvio.

In questa udienza, il giudice si è limitato a concedere i termini istruttori richiesti dalle parti all’esito dei quali ha rilevato che nel termine decadenziale (articolo 183, comma 6, n. 2, Codice di procedura civile) nessuna delle parti aveva prodotto il verbale di mediazione e, di conseguenza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ad altra udienza per la discussione in base all’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile.

Nelle note di trattazione scritta, la banca convenuta, pur non contestando l’avvenuto esperimento della mediazione, ha eccepito l’irritualità e la tardività del deposito del relativo verbale di mediazione, effettuato soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile.

Il tribunale, dopo avere rilevato che la parte attrice non aveva richiesto la rimessione in termini per tale deposito (in base all’articolo 153, comma 2, del Codice di procedura civile, allegando eventualmente le cause a essa non imputabili che avevano comportato il mancato deposito del verbale di mediazione nei termini di legge) e ritenuto che il deposito effettuato dovesse essere considerato tardivo e inammissibile, è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale con la condanna della parte attrice alle spese di lite.

Nella motivazione della sentenza viene precisato che, in assenza del deposito del verbale, «sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d’ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell’oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso, posto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 decreto legislativo 28/2010, “l’istanza deve indicare (...) le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall’articolo 8 decreto legislativo n. 28/2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità» (Cassazione civile, sentenza 8473 del 27 marzo 2019).

In sintesi, secondo il Tribunale, il mancato deposito nei termini di legge del verbale di mediazione non consente di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudizio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita, apparendo così ineluttabile nel caso esaminato la declaratoria di improcedibilità.

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