Responsabilità

Investimento pedone: responsabile il conducente se non dimostra di aver fatto il possibile per evitarlo

La Cassazione ha escluso che nella fattispecie potesse esserci un concorso di colpa

di Giampaolo Piagnerelli

Nell'investimento di un pedone si presume la responsabilità del conducente del veicolo, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto il possibile per evitare il sinistro. Nel caso concreto – chiarisce la Cassazione (ordinanza n. 8487/22) - il pedone è caduto contro il veicolo in quanto mentre correva per attraversare la strada, in funzione della luce gialla del semaforo, ha perso l'equilibrio andando per tale motivo a urtare rovinosamente la parte anteriore e laterale di una Smart. L'investimento, poi, è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata che proiettava luce gialla.

Il giudizio della Corte. Secondo la Cassazione inizialmente era stata individuata dai giudici di merito una concorrente responsabilità del conducente del veicolo il quale teneva una velocità non solo superiore a quella consentita ma anche assolutamente incongrua alla situazione richiedente di procedere con estrema prudenza vista la probabile presenza di un pedone. Responsabilità come detto ascrivibile anche al pedone che ha attraversato la strada di corsa e fuori delle strisce pedonali e, avendo la visuale libera, ben avrebbe potuto avvistare per tempo la vettura e, quindi, tenere un atteggiamento più prudente.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalla modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente. I Supremi giudici, però, hanno puntualizzato come nella vicenda non sia stata fornita alcuna prova liberatoria con evidente e unica responsabilità del conducente.

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