Amministrativo

Per il titolo di avvocato specialista solo associazioni a perimetro chiuso

I giudici bocciano la decisione del Cnf che ha autorizzato un ente composto anche da docenti universitari, magistrati e imprese: devono essere solo iscritti all'Albo

di Antonelli Cherchi

Le associazioni che possono organizzare i corsi di specializzazione per gli avvocati devono essere composte solo da professionisti del Foro iscritti all'Albo. Non possono farne parte altre figure come magistrati, docenti universitari o, addirittura, imprese. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato - sentenza 4008/2021 della sesta sezione - su un ricorso che contrapponeva il Consiglio nazionale forense (Cnf) ad alcune associazioni di categoria.

La decisione del Cnf
Queste ultime - Associazione avvocati giuslavoristi (Agi), Associazione degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf), Unione camere penali (Ucpi), Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (Uncat), Unione nazionale delle Camere civili (Uncc) - difese dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons, hanno impugnato la delibera del 25 ottobre 2013 con il quale il Cnf ha autorizzato l'Aidlass (Associazione di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) a svolgere i corsi per conferire agli avvocati il titolo di specialista, come previsto dall'ordinamento professionale (articolo 9 della legge 247/2012).

Secondo i ricorrrenti, nonostante l'Aidlass sia presente in oltre la metà dei distretti di Corte di appello e abbia più di 800 avvocati iscritti, presenta però anche una vocazione socio-culturale - dunque, non indirizzata per forza alla formazione professionale - e una composizione non esclusivamente di legali. Risultano, infatti, iscritti anche studiosi di diritto del lavoro, magistrati, sindacati e pure imprese ordinarie. Rimostranze che, però, non hanno avuto presa sul Tar Lazio, che a luglio 2014 (sentenza 8039) ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

Solo avvocati
Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada, per i quali non solo le associazioni ricorrenti hanno interesse a impugnare la decisione del Cnf, ma hanno anche ragione a sollevare quei rilievi. E questo per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, perché da parte del Cnf c'è stata un'istruttoria affrettata e poco puntuale che ha portato al riconoscimento dell'Aidlass quale associazione adeguata a svolgere i corsi di specializzazione. Soprattutto, però, perché gli associati possono essere solo avvocati, «non anche - scrivono i giudici - meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia, per l'associazionismo dei quali si rinvengono altre libere formazioni sociali, ossia non coinvolte istituzionalmente nel Cnf».

Se si aprissero le porte anche ad associazioni come l'Aidlass, si verrebbe a creare «una situazione di potenziale ma concreto conflitto di interessi coi doveri d'indipendenza e d'autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero Foro. E questo a causa, spiega il Consiglio di Stato, «della presenza nelle associazioni, volte per compito di legge essenzialmente a praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense, di talune categorie contigue ma differenti (magistrati), se non ontologicamente estranee a quest'ultima (non giuristi, imprese), cosa, questa, che potrebbe addirittura configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati».

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