Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito del 2021 e del 2022 in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Separazione giudiziale con addebito, inammissibilità del risarcimento del danno per la mera violazione dei doveri coniugali e sequestro dei beni per inadempimento degli obblighi di mantenimento;

2.Valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione;

3.Non utilizzabilità del verbale di pubblicazione del testamento olografo come titolo esecutivo

4.Inefficacia del fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore

5.Pagamento dei ratei del mutuo e rimborso dopo la separazione fra i coniugi


I PRINCIPI ESPRESSI DAI GIUDICI DI MERITO

1. SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La mera violazione dei doveri matrimoniali non può, di per sé ed automaticamente, integrare una responsabilità risarcitoria.(Cc , articoli 143, 156, 6 co., 2043 e 2059; Cpc, articolo 709 )
La pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; e grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.
La mera violazione dei doveri matrimoniali od anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.
L'art. 156 cod. civ. prevede varie forme di garanzia in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge e i figli, tra cui il sequestro dei beni del coniuge obbligato: il sequestro come l'ordine diretto a terzo non prevedono un generico pericolo nel ritardo, ma un preciso inadempimento dell'obbligato.
Tribunale Trani, sentenza 6 gennaio 2022 n. 23 – Pres. Rel. Labianca

2. SEPARAZIONE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione. (Cc, articoli 156 e 337 sexies)
Atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio.
Tribunale Reggio Calabria, sezione I, sentenza 7 gennaio 2022 n. 2 – Pres. rel. est. Campagna

3. SUCCESSIONI

L'atto di pubblicazione di testamento olografo non costituisce titolo esecutivo. (Cpc, articoli 474 e 475)
L'atto di pubblicazione di testamento olografo non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
L'atto in questione è un verbale nel quale il notaio non riceve la volontà del de cuius ma si limita a pubblicare l'atto vergato a mano dallo stesso, ricevuto da una parte interessata.
Tale atto è da qualificare come scrittura privata e come tale non può essere annoverato nell'elencazione di cui all'art. 474 c.p.c.
Tribunale Roma, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2022 n. 112 - Giud. Mancinetti

4. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E AZIONE REVOCATORIA

Declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore. (Cc, articoli 167, 170, 2697, 2740 e 2901)
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria. Il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente.
Tribunale Perugia, sezione II, sentenza 13 gennaio 2022 – Giud. onorario Di Fiore

5. SEPARAZIONE GIUDIZIALE E RIMBORSO RATEI DEL MUTUO

Dopo la separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro. (Cc, articoli 143, 316 bis, 1102 e 1110)
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati.
Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata.
Corte d'Appello Brescia, sezione II, sentenza 12 ottobre 2021 n. 1305 – Pres. Cantù, Cons. aus. rel. Bonati

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