Rassegne di Giurisprudenza

Ripetibilità dell'assegno di separazione e/o divorzio versato all'ex coniuge

a cura della Redazione Diritto

Separazione - Divorzio - Assegno di mantenimento - Rivalutazione delle condizioni economiche in corso di giudizio - Presupposto del diritto al mantenimento - Stato di bisogno o addebito - Ripetibilità dell'assegno
L'assegno (di separazione o divorzio) versato all'ex, qualora venga escluso ab origine e non per fatti sopravvenuti il presupposto del diritto al mantenimento quali, per esempio, lo "stato di bisogno" o l'addebito, può essere ripetibile. Tuttavia, il diritto di ripetere le somme non sorge quando la rivalutazione investe le sole "condizioni economiche" del soggetto obbligato o nel caso di semplice rimodulazione "al ribasso".
• Corte di cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell'8 novembre 2022, n.32914

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere funzione assistenziale ed anche compensativa e perequativa dell'assegno - Conseguenze - Squilibrio significativo tra le condizioni economico - Patrimoniali degli ex coniugi - Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale - Rilevanza - Formazione durante la convivenza del patrimonio dell'ex coniuge con il solo apporto dei beni dell'altro - Esclusione dell'assegno - Condizioni
L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 30 agosto 2019, n. 21926

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Utilizzo dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ai fini dell'attribuzione e della quantificazione
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere diritto condizionato all'assegno di divorzio - Giudizio bifasico - Necessità - Fase relativa all'"an debeatur" - Principio di autoresponsabilità economica - Fase relativa al "quantum debeatur" - Principio di solidarietà economica
Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'"an debeatur", informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il "quantum debeatur", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504