Giustizia

Dl Sostegni, malattia Covid professionisti: ok in Commissione

Passa l'emendamento de Bertoldi (FdI): no a sanzioni e decadenze per ritardi dovuti alla pandemia

di Francesco Machina Grifeo

Via libera alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19: è passato, infatti, nella notte, nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, l'emendamento al decreto sostegni trasversale, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi.

Il testo del Dl Sostegni va ora in Aula per la prima lettura. Il provvedimento scade il 21 maggio. I Relatori a Palazzo Madama sono Roberta Toffanin (Fi), Daniele Manca (Pd) e per l'opposizione Luca De Carlo (FdI).

Il primo commento è del capogruppo di F ratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani: "Con il via libera, oltre a rispondere a quella richiesta di tutele che giungeva dal mondo professionale, sarà possibile evitare, sia ai liberi professionisti e sia ai loro clienti, il rischio di sanzioni per ritardi in adempimenti causati dal Covid". "Adesso – conclude Ciriani - l'auspicio è che si apra la strada all'approvazione in tempi rapidi del Ddl sulla malattia e l'infortunio dei professionisti non limitato soltanto al Covid". De Bertoldi (Fdi), segretario della Commissione Finanze del Senato, ricorda che il provvedimento, che pure aveva raccolto consensi bipartisan è stato bloccato dal Mef per la mancanza delle coperture. "Siamo convinti – prosegue - che le risorse economiche individuate, sarebbero sufficienti.

Intanto nella giornata di ieri anche il vice ministro dello Sviluppo Gilberto Pichetto Fratin (Fi), nel corso di un webinar, aveva salutato l'emendamento come "una misura di assoluto buon senso per la quale, auspico, venga superata la questione della copertura finanziaria posta dalla Ragioneria dello Stato". "Si tratta di una misura a sostegno di due milioni di autonomi, sono pronto a sottoscriverlo". D'accordo anche Umberto Buratti del Pd e Stanislao Di Piazza (M5s).

L'emendamento prevede l'inserimento nel decreto di un articolo «Art. 22-bis. (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio) che al primo comma fornisce garanzie al cliente ed al professionista per il mancato rispetto dei termini. "1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente".

Al comma 2 si regola invece la "sospensione". "2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente".

Il comma 3 ancora la sospensione alla esistenza di un mandato professionale "avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari". "Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

Il 4 comma assegna un nuovo termine. "Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.".

Infine, la copertura per il 2021 è stata disposto ad opera del Fondo sugli oneri indifferibili, articolo 41, con una dotazione di 550milioni di euro, e per ora fissata in 9,1 mln di euro.

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