Negoziazione assistita - Dall'adesione all'invito alla condanna per responsabilità processuale aggravata, le pronunce più rilevanti
La selezione delle più recenti sentenze di merito in materia di negoziazione assistita: contratti tra professionisti e consumatori, adesione condizionata all'invito, incompetenza territoriale e riassunzione del giudizio, risarcimento del danno da circolazione stradale, giudizio di appello e condizione di procedibilità, condanna per responsabilità processuale aggravata
Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori
• Tribunale di Milano, sezione V civile, sentenza 14 dicembre 2022 n. 9782 – Giudice Gravagnola
La pronuncia rimarca che l'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, non si applica, per espressa previsione normativa, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Limiti – Controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Assoggettamento – Esclusione – Fattispecie in tema di intermediazione immobiliare. (Cc, articoli 1218 e 1754; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'obbligo di esperire la procedura quale condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, non si applica, per espressa eccezione prevista dall'art. 3 decreto-legge n. 132/2014, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dal convenuto nei confronti del quale una agenzia immobiliare aveva promosso una azione di risarcimento del danno per illegittimo recesso esercitato da quest'ultimo dall'incarico di mediazione pattuito in esclusiva).
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Adesione condizionata all'invito
• Tribunale di Modena, Sezione civile, sentenza 13 dicembre 2022, n. 1540 – Giudice Cifarelli
La pronuncia, in tema di negoziazione assistita, afferma che deve ritenersi legittima e non inficiata da invalidità l'adesione all'invito a stipulare la convenzione, pur se contenente l'apposizione di condizioni, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile alla parte.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Invito a stipulare la convenzione – Adesione di controparte condizionata – Validità. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 4)
In tema di negoziazione assistita, a fronte dell'invito a stipulare la convenzione, deve ritenersi legittima e non inficiata da invalidità l'adesione di controparte, anche se contenente l'apposizione di condizioni, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile a quest'ultima.
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Incompetenza territoriale e riassunzione del giudizio
• Tribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 7 novembre 2022, n. 2235 – Giudice Albanese
La pronuncia, resa all'esito di una controversia non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, afferma che in caso di riassunzione di un giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito, il mero invito a stipulare la convenzione comunicato dall'attore riassumente al convenuto riassunto non è idoneo a sospendere il decorso del termine perentorio previsto dall'articolo 50 c.p.c. a pena di estinzione del giudizio.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione –Controversia non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria – Declaratoria di incompetenza del giudice adito – Riassunzione del giudizio – Invito a partecipare alla procedura di negoziazione rivolto dall'attore riassumente al convenuto riassunto – Sospensione del decorso del termine perentorio – Idoneità – Esclusione. (Cc, articoli 1655; Cpc, articoli 50 e 307; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 8)
In tema di negoziazione assistita relativa ad una controversia non espressamente prevista quale obbligatoria dal legislatore, in caso di riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito, il mero invito a stipulare la convenzione comunicato dall'attore riassumente al convenuto riassunto non è idoneo a sospendere il decorso del termine perentorio previsto dall'articolo 50 cod. proc. civ. a pena di estinzione del giudizio (Nel caso di specie, relativo una controversia insorta in tema di appalto di lavori edili, non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria in quanto riconducibile alle liti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori ex articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, il giudice adito, esclusa la possibilità di un differimento del termine "de quo" a seguito del mero invito a partecipare alla procedura di negoziazione in quanto atto endoprocedimentale di natura discrezionale posto in essere dall'attore, ha accolto l'eccezione di tardività dell'atto di citazione in riassunzione sollevata dal convenuto e dichiarato di conseguenza l'estinzione del giudizio).
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Risarcimento del danno da circolazione stradale
• Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 4281 – Giudice Tassone
La sentenza, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 132 del 2014 , laddove attribuisce rilevanza al decorso del termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014 in relazione alle circostanze della non accettazione ovvero al rifiuto dell'invito alla procedura intende riferirsi al profilo della decadenza e non già della prescrizione.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Art. 8 del D.L. n. 162/2014 – Disciplina della decadenza – Applicabilità – Limiti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. (Cc, articoli 2934 e 2947; Dl, n. 132/2014, articoli 4 e 8)
In tema di negoziazione assistita, la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto–legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, laddove attribuisce rilevanza al decorso del termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto–legge n. 132 del 2014 in relazione alle circostanze della non accettazione ovvero al rifiuto dell'invito alla procedura intende riferirsi al profilo della decadenza e non già della prescrizione (Nel caso di specie, il giudice d'appello, rigettando il gravame, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata emessa dal giudice di prime cure che, all'esito di una controversia insorta in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato appellante nei confronti della compagnia assicuratrice appellata per intervenuta prescrizione del diritto attoreo ex articolo 2947, comma 2, cod. civ., in quanto dalla data dell'inoltro, via PEC, dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, aveva fatto seguito, solo dopo il decorso di oltre due anni, la richiesta di risarcimento del danno).
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Giudizio di appello e condizione di procedibilità
• Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 24 ottobre 2022, n. 3340 – Presidente ed estensore Meroni
La pronuncia afferma che al giudice di appello è precluso pronunciarsi sull'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ove l'appellante non abbia tempestivamente sollevato l'eccezione in primo grado ed il giudice adito non l'abbia rilevata in via officiosa
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Eccezione del convenuto o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Giudizio di appello – Deduzione di improcedibilità da parte dell'appellante dichiarato contumace in prime cure – Infondatezza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ne consegue che deve ritenersi infondato il motivo di gravame con cui l'appellante lamenti l'improcedibilità della domanda attorea ove lo stesso sia stato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado ed il giudice non abbia rilevato in via officiosa la relativa questione (Nel caso di specie, il giudice adito, pur rilevando la tardività della proposizione, ha comunque ritenuto destituita di fondamento l'eccezione sollevata sull'assunto che l'invito alla negoziazione assistita era stato formulato alla controparte solo in nome e per conto di uno dei due attori, coniugi in regime di comunione legale e cointestatari del conto corrente dal quale erano stati tratti gli assegni prodotti in giudizio, i quali avevano agito nei confronti del convenuto per ottenerne la condanna alla restituzione di somme erogate a titolo di mutuo).
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• Tribunale di Verbania, sezione I civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 402 – Giudice Ruzza
La decisione afferma l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ove, dopo l'adesione del convenuto all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita sia mancato l'incontro tra le parti ed il conseguente perfezionamento dell'accordo.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito dell'attore a concludere la convenzione – Adesione del convenuto – Successivo mancato incontro e perfezionamento dell'accordo non imputabile a nessuna delle due parti – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Fondamento. (Dl 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, nel caso in cui, pur a seguito dell'adesione di parte convenuta all'invito a concludere la convenzione comunicatole da parte attrice, non emerga in giudizio a quale dei due contendenti sia addebitabile il mancato incontro ed il conseguente perfezionamento dell'accordo, si delinea un esito negativo della procedura, non potendosi inquadrare l'adesione iniziale cui è seguito il procrastinare di un'effettiva impossibilità di incontro quale ostacolo a ritenere verificata la condizione di procedibilità, essendo evidente come un'interpretazione in tal senso finirebbe per eludere la finalità dell'istituto e per divenire un oggettivo impedimento alla radicazione della causa laddove sia manifesta l'impossibilità di fissare incontri e di concretizzare nei fatti un accordo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di somme corrisposte mediante un finanziamento acceso dall'attore con una società finanziaria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria sollevata dalla società convenuta sul presupposto che l'attore medesimo non aveva portato a termine la procedura conciliativa).
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• Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1175 – Presidente Pianta – Relatore Laneri
La sentenza rimarca, in tema di negoziazione assistita, che la condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata in tanto può essere pronunciata dal giudice a carico della parte che non abbia aderito all'invito alla negoziazione assistita in quanto quest'ultima sia risultata, anche solo parzialmente, soccombente in giudizio.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Articolo 4, comma 1, del Dl n. 132/2014 – Invito alla negoziazione assistita – Mancata risposta o rifiuto – Valutazione del giudice a fini della pronuncia di condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata – Soccombenza anche parziale in giudizio della parte inottemperante – Necessità. (Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, nel disporre che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita o il suo rifiuto può (non deve) essere valutato dal giudice ai fini di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, cod. proc. civ., è norma che trova applicazione nell'ipotesi in cui la parte che non abbia aderito all'invito sia poi risultata anche solo parzialmente soccombente in giudizio, avendo costretto il creditore ad adire l'autorità giudiziaria (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza impugnata, la corte del merito ha ritenuto infondato anche il motivo con cui l'appellante aveva censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda proposta a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. per la mancata partecipazione dell'appellata alla negoziazione assistita, essendo quest'ultima risultata vittoriosa in entrambi i gradi di merito).
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• Tribunale di Palermo, sezione V civile, sentenza 1° agosto 2022 n. 3407 – Giudice Piazza
La sentenza rimarca che il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può costituire condotta che legittima il giudice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad emettere una statuizione di condanna, a carico della parte soccombente, anche se contumace, ed in favore della controparte, al pagamento di una somma equitativamente determinata.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito alla stipula della convenzione – Mancato riscontro – Conseguenze – Spese processuali – Condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata – Configurabilità – Presupposti. (Cpc, articolo 96; Dl 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può essere valutato dal giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., tenuto conto del comportamento processuale in generale assunto dalla parte convenuta, anche se rimasta contumace (Nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che, ravvisando nella condotta assunta dall'Istituto previdenziale appellante un vero e proprio abuso del processo, lo aveva condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in favore dell'appellato: nella circostanza, infatti, l'Istituto medesimo, responsabile di aver illegittimamente continuato a trattenere quota parte della pensione spettante a quest'ultimo, ancorché ritualmente invitato alla procedura di negoziazione assistita ed evocato correttamente in giudizio, era sempre rimasto inerte, assumendo così un atteggiamento caratterizzato da colpa grave, avendo costretto l'appellato prima a formulare il predetto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute, e poi, rimasto inevaso anche tale invito, a promuovere il giudizio dinanzi al giudice di prime cure al fine di ottenere il pagamento della somma ad esso spettante ed illegittimamente trattenuta).
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• Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 1° marzo 2022, n. 56 – Giudice Cervellino
La pronuncia afferma che la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita in seguito ad invito, è sì potenzialmente in grado di integrare gli estremi del cosiddetto abuso del processo e configurare la responsabilità processuale aggravata disciplinata dall'articolo 96 c.p.c. purché sussista anche l'integrale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Mancata adesione alla procedura di parte convenuta – Spese di lite – Abuso del processo e responsabilità processuale aggravata – Configurabilità – Presupposti – Integrale soccom benza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – Necessità. (Cc, articolo 1854; Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la mancata adesione alla procedura in seguito ad invito, è potenzialmente in grado di integrare gli estremi per una richiesta risarcitoria in termini di cosidddetto abuso del processo, con il fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell'ordinamento, andrebbe del tutto evitata. Tuttavia, per evocare l'istituto del cosddetto abuso del processo e configurare la cosiddetta responsabilità processuale aggravata disciplinata dall'articolo 96 cod. proc. civ. si reputano indifferibili una serie di presupposti ulteriori, fra cui rileva in particolare l'integrale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Nel caso di specie, in cui l'attore aveva agito nei confronti della sorella e del padre per ottenerne la condanna alla restituzione di somme sottrattegli da un libretto postale cointestato, il giudice adito ha rigettato la domanda attorea di condanna delle controparti al pagamento di un "indennizzo" ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., per mancata adesione alla proposta di negoziazione assistita da parte dei convenuti in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda principale e della correlata parziale reciproca soccombenza).
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• Tribunale di Novara, sezione civile, sentenza 25 gennaio 2022 n. 31 – Giudice Boido
La sentenza, resa in sede di appello, afferma che, in tema di negoziazione assistita, ove solo nel corso di giudizio l'attore abbia definitivamente chiarito i titoli posti a fondamento della domanda, non può sanzionarsi a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condotta della parte invitata che abbia ritenuto di non aderire all'invito, in attesa della definitiva precisazione, ad opera dell'attore medesimo, della valenza giuridica da attribuirsi agli stessi.
LA MASSIMA
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito alla procedura formulato dall'attore – Mancata risposta del convenuto – Titoli posti a fondamento della domanda precisati dall'attore solo nel corso di giudizio – Responsabilità aggravata – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Esclusione. (Cc, articolo 2041; Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora solo nel corso di giudizio l'attore abbia definitivamente chiarito i titoli posti a fondamento della domanda, non può sanzionarsi a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. la condotta della parte invitata che abbia ritenuto di non aderire all'invito, in attesa della definitiva precisazione, ad opera della controparte, della valenza giuridica da attribuirsi agli stessi (Nel caso di specie, relativo ad una azione riqualificata in termini di arricchimento mediato ex art. 2041 cod. civ., il giudice d'appello, pur non avendo parte appellante riproposto la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. in sede di gravame sulla quale il giudice di prime cure non si era pronunciato, ha ritenuto in via officiosa che per l'accoglimento della stessa non ricorressero i presupposti, sebbene pacificamente la convenuta non avesse risposto all'invito alla negoziazione assistita speditole dall'attore, in materia comunque soggetta alla condizione di procedibilità di cui 3 del decreto–legge n. 132/2014 convertito in legge n.162/2014).
Mediazione civile, si va verso l'approvazione dei "correttivi"
di Marco Marinaro - Docente di Giustizia sostenibile e ADR - Dipartimento di Giurisprudenza Università LuissGuido Carli - Roma