Civile

Fideiussione omnibus: nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust

Sono le conclusioni a cui giunge la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale Napoli con la sentenza n. 4214/2021 pubbl. il 05/05/2021

di Monica Mandico, Nicola Numeroso*

Con sentenza n. 4214/2021 pubbl. il 05/05/2021 il Tribunale di Napoli , sezione specializzata in materia di imprese (Presidente Dott. Nicola Graziano), in accoglimento della domanda dei contraenti-fideiussori, ha dichiarato la nullità delle clausole contenute all'interno del contratto di fideiussione omnibus , che le stesse avevano stipulato con l'istituto di credito convenuto, per la loro somiglianza con quelle di cui al modello ABI del 2002 dichiarato in violazione della normativa antitrust.

Innanzitutto, è bene rammentare che le fideiussioni omnibus sono caratterizzate, e si distinguono da quelle classiche, dalla previsione dell'estensione della garanzia prestata a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla contraente in relazione ad operazioni bancarie di qualsiasi natura nei confronti dell'istituto di credito, fino all'importo del limite garantito.

Gli attori deducevano in giudizio che la clausola c.d. di riviviscenza , quella c.d. di sopravvivenza e la clausola di rinuncia ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., inserite nel contratto di fideiussione omnibus da loro sottoscritto, coincidevano con quelle di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. Schema ABI) dichiarato, con provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d'Italia, in contrasto con la normativa antitrust, ossia in violazione all'art. 2 della L. n. 287/1990.

I fideiussori, alla base della loro doglianza hanno invocato a fondamento della pretesa azionata proprio tale provvedimento della BdI, che viene considerato dal Collegio prova privilegiata.

Il Collegio ha accolto la domanda dei contraenti-fideiussori, anche non consumatori, stante l'applicazione della legislazione antitrust a chiunque sia inciso da illeciti anticoncorrenziali, a partire dalle imprese fino a qualsiasi terzo che abbia subito un pregiudizio dalla lesione al carattere competitivo del mercato, ad opera di un'intesa vietata, rigettando così le opposizioni dell'istituto di credito convenuto, riconoscendo come il contenuto delle clausole sanzionate di cui allo Schema ABI fosse del tutto analogo a quello delle clausole impugnate, ricalcandone addirittura la numerazione.

Inoltre aggiungendo che ciò che assume rilievo, ai fini dell'inefficacia di tali clausole è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di condotta illecita per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust che vieta le intese tra imprese, attività o condizioni contrattuali che abbiano per oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Pertanto, avvalendosi della prova privilegiata costituita dalla decisione della Banca d'Italia, le clausole del contratto di fideiussione in contestazione conformi a quelle di cui allo schema ABI illecito vengono dichiarate nulle.

Per concludere, è importante sottolineare che da tale decisione, si pone in line ad un ‘altra decisione del Tribunale Napoli, Sez. II, n. 4231/2021.

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*A cura dell'Avv. Monica Mandico e .Avv Nicola Numeroso di Mandico&Partners

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