Rassegne di Giurisprudenza

Pacchetto turistico, responsabilità diverse del tour operator e dell'agenzia di viaggi per l'inadempimento contrattuale

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Pacchetto turistico - Tour operator - Agenzia di viaggi - Diversità di funzioni - Inadempimento - Risarcimento danni - Responsabilità disgiunte e differenziate
L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto, sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'art. 14 del DLgs 111/1995 deve essere interpretato nel senso che il tour operator e l'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell'inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista sussistendo un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell'organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 1417

Vendita di pacchetto turistico - Responsabilità dell'intermediario di viaggio - Danno da vacanza rovinata - Presupposti
L'intermediario di viaggi (o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore come ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, sempreché che il viaggiatore non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la mancata corrispondenza alle prestazioni promosse e pubblicizzate, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
• Corte di Cassazione, sez. V-3, civ., ordinanza del 2 febbraio 2022 n. 3150

Turismo - Pacchetto turistico - Organizzatore, venditore - Responsabilità - Regime anteriore al decreto legislativo n. 206 del 2005. (Cc, articolo 1218; direttiva Cee 13 giugno 1990 n. 314; decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, articoli 14, 17 e 93; decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206)
L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. L'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, infatti, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata a un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 23 aprile 2020 n. 8124