Penale

La responsabilità penale degli amministratori con o senza deleghe

La Cassazione ha richiamato l'orientamento che va consolidandosi, secondo cui, in assenza di deleghe specifiche ai singoli consiglieri di una società, si deve ritenere gravante solidalmente su ognuno di essi la responsabilità per gli illeciti deliberati o posti in essere dal Consiglio di Amministrazione

di Niccolò Medica e di Niccolò Ballerini*

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022, si è pronunciata sull'addebitabilità di un reato in capo ad un singolo consigliere di amministrazione privo di deleghe.

La Cassazione ha richiamato l'orientamento che va consolidandosi, secondo cui, in assenza di deleghe specifiche ai singoli consiglieri di una società, si deve ritenere gravante solidalmente su ognuno di essi la responsabilità per gli illeciti deliberati o posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di specie, avente ad oggetto il sequestro preventivo disposto nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A., la difesa del ricorrente aveva sottolineato che il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (registrazioni e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) fosse stato contestato ad un amministratore senza alcuna delega, solamente per il fatto di ricoprire il ruolo di consigliere. Pertanto la difesa sosteneva che, in assenza di una specifica delega, ai consiglieri non potesse essere addossata alcuna responsabilità sull'operato altrui.

Tuttavia, già con la precedente pronuncia n. 30689/2021 , la Cassazione aveva ribadito che, secondo quanto disposto dall'art. 2932 cod. civ., che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle S.p.A., questi "sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art 2381 c.c., comma 2".

Risulta, dunque, necessario distinguere l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione operi con o senza deleghe a consiglieri o al comitato esecutivo.

Nel primo caso, ossia qualora specifiche materie siano state attribuite ad uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono solamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati. Tuttavia, in capo al delegante permane un obbligo di vigilanza sull'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni delegate, pur non sussistendo un dovere di controllo analitico sull'operato del delegato. La violazione di detto obbligo comporta il venir meno dell'efficacia scriminante della delega. Infatti, gli amministratori senza delega rispondono penalmente per il reato commesso dal delegato qualora – essendo a conoscenza, o avendo potuto conoscere tramite il proprio potere/dovere di richiesta di informazioni sulla gestione della società, della realizzazione della condotta illecita – non si siano attivati per impedirla (così Cass. 33856/2021 e Cass. 23838/2007 ).

Nel secondo caso, invece, qualora il Consiglio di Amministrazione svolga le proprie funzioni in assenza di deleghe ad alcuno dei consiglieri o al comitato esecutivo, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono degli illeciti deliberati dal consiglio stesso anche se non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Pertanto, la Corte evidenzia che "non vi è dubbio che la riforma del 2003 abbia alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa, rimuovendo il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall'articolo 2932 c.c., comma 2) e sostituendolo con l'onere di agire informato, atteso il dovere nell'ottica di una gestione informata di assumere informazioni sancito dall'articolo 2381 c.c. accompagnato dal potere di richiedere ulteriori informazioni (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 20933 del 30/09/2009 , RV 610513) ma trattasi di disposizioni applicabili in presenza di materie delegate o al comitato esecutivo o a uno o più consiglieri".

In conclusione, dunque, in assenza di deleghe, ad alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve ritenersi gravante solidalmente su tutti i consiglieri, come richiamato dal prevalente orientamento della Suprema Corte, la responsabilità per gli illeciti deliberati o posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

*a cura di Niccolò Medica e di Niccolò Ballerini, GPD – Gemma Provaggi De Andrè, studio legale e tributario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Laura Ambrosi

Il Sole 24 Ore

Luigi Tassinari*

Norme & Tributi Plus Diritto

Mattia Miglio

Norme & Tributi Plus Diritto