Civile

Sanzioni Agcm, fra imprese concorrenti prescrizione anticipata all'avvio dell'istruttoria

La Cassazione, ordinanza n. 30783 depositata oggi, ha dichiarato prescritto il diritto di BT Italia al risarcimento da 12 mln di euro a carico di Vodafone Omnitel per abuso di posizione dominante<br/>

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione boccia il ricorso di BT Italia spa. contro Vodafone Omnitel BV per la riforma della decisione della Corte di appello di Milano che nel 2018 aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno per abuso di posizione dominante. Ad accertare la condotta anticoncorrenziale era stato il Tribunale di Milano che aveva condannato Vodafone Omnitel BV al pagamento di 12.000.000,00 di euro, oltre interessi. La Prima sezione civile, ordinanza n. 30783 depositata oggi, ha dunque confermato la decisione del giudice di secondo grado.

"Nell'ipotesi – si legge nella decisione - in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell'illecito e di applicazione delle sanzioni dell'AGCM, sia un'impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto".

Nel caso specifico, come accertato dal Giudice del gravame, il dies a quo della prescrizione è stato individuato nel giorno 23 febbraio 2005, data di avvio del procedimento dell'Agcm per l'accertamento dell'illecito antitrust. La lettera raccomandata inviata da BT Italia il 10 febbraio 2009 non è però valsa ad interrompere la prescrizione, "posto che la stessa non esprimeva l'inequivocabile volontà della titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti della società debitrice, con l'effetto sostanziale di costituirla in mora". Mentre la successiva raccomandata di BT Italia datata 18 febbraio 2010 era stata pacificamente ricevuta da Vodafone il successivo 1° marzo: "dopo, quindi, che si era consumato il termine di prescrizione quinquennale".

Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, spiega la Suprema corte, un atto deve contenere, "oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che ― sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti ― sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora". "Quest'ultimo requisito non è poi ravvisabile in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore". Così nonostante BT Italia adduca una "inequivocabile" manifestazione della volontà di ottenere il pagamento, per la Cassazione "l'inesistenza di tale volontà ben poteva desumersi dalla portata interlocutoria della comunicazione, che si era limitata ad auspicare un incontro tra le parti".

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