Immobili

Il muro creato sul dislivello artificiale rientra nel concetto di costruzione

E la Cassazione ha precisato che come tale deve rispettare la disciplina sulle distanze legali

di Fulvio Pironti

Se, da un lato, non può considerarsi costruzione il muro che, in caso di dislivello naturale, delimita il fondo assolvendo alla funzione di contenimento del declivio per evitare smottamenti, dall'altro, in caso di dislivello artificiale, il muro rientra nel concetto di costruzione in senso tecnico-giuridico. Come tale, è assoggettato al rispetto della disciplina sulle distanze legali in quanto assolve permanentemente alla funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente. E' il principio reso dalla Suprema Corte mediante ordinanza numero 12203 del 14 aprile 2022 (relatore Scarpa).
La modifica artificiale dell'andamento altimetrico del piano di campagna determina l'assoggettamento del muro di contenimento al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. La Cassazione ha precisato che nell'àmbito delle distanze legali esiste, ai sensi dell'articolo 873 c.c., una nozione unica di costruzione consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo. Ciò indipendentemente dalla tecnica costruttiva impiegata.
I regolamenti comunali sono norme secondarie per cui non possono modificare la nozione codicistica, tantomeno al limitato fine del computo delle distanze legali. Tant'è che il rinvio contenuto nella seconda parte dell'articolo 873 c.c. ai regolamenti locali sancisce la sola facoltà di prescrivere distanze maggiori.

La vicenda
Il proprietario di un fondo aveva realizzato sul confine un muro con funzione di contenimento del terrapieno artificiale in séguito alla alterazione dell'originario piano di campagna. Il confinante si rivolgeva al tribunale chiedendo l'arretramento del muro di contenimento perché violava la distanza di cinque metri dal confine come prescriveva il piano regolatore generale comunale. La domanda veniva respinta e la sentenza gravata confermata dalla Corte di Appello.
La diatriba giungeva al vaglio della Cassazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il muro non rientrava nella nozione di edificio. La Cassazione accoglie il ricorso. Premette che il muro realizzato sul confine aveva funzione di contenimento di un terrapieno artificiale conseguente alla alterazione del preesistente piano di campagna.
Soggiunge che la nozione di costruzione non può identificarsi solo con quella di edificio. In conseguenza, devono considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico anche il terrapieno e il muro di contenimento creato talora per ottenere un dislivello artificiale, talaltra per accentuare il naturale dislivello preesistente. La parte del muro che si eleva al disopra del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dei luoghi è soggetta alla disciplina giuridica delle costruzioni in senso tecnico-giuridico.
Essendo norme secondarie, i regolamenti municipali non possono modificare la nozione di costruzione, tantomeno per comprimere le distanze legali. Ciò in quanto il rinvio espresso dall'articolo 873 c.c. ai regolamenti locali deve intendersi circoscritto alla sola facoltà di prescrivere una distanza maggiore. L'osservanza prevista dal piano regolatore di distanziarsi cinque metri dal confine opera anche per il muro di confine che argina un dislivello artificiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©