Penale

Non è esercizio abusivo della professione di farmacista la vendita on line di cannabidiolo

Vanno dissequestrati e restituiti i prodotti che contengono il principio attivo non tabellato come "farmaco stupefacente"

di Paola Rossi

Va restituito il prodotto a base di cannabidiolo che sia stato sequestrato sul presupposto che si tratti di farmaco perché veniva commercializzato sul web senza le specifiche autorizzazioni per i prodotti medicinali e veniva definito terapeutico. Ma la categorizzazione di tale principio attivo come farmaco non è operativa. E a differenza del Thc, sempre estratto dalla pianta di canapa sativa, è privo di effetti assimilabili a quelli stupefacenti.

Per cui sono sorti dubbi anche sulla sua introduzione nelle tabelle, previste dal testo unico degli stupefacenti, che categorizzano i farmaci "stupefacenti" sottoposti a diverse regole stringenti dalle specifiche autorizzazioni alla necessità di prescrizione medica per ogni singolo acquisto. Infatti, l'inserimento ministeriale del principio attivo Cbd nella tabella dei farmaci con effetti psicotropi è stato sospeso. La sospensione del decreto 1° ottobre 2020 è stata motivata dal ministero della Salute con la necessità di attendere ulteriori verifiche da parte delle autorità preposte alla sicurezza dei farmaci e alla tutela della salute pubblica.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10645/2022, ha perciò confermato il dissequestro chiesto dall'imputato e al quale il tribunale aveva ordinato di restituire i prodotti sequestrati. Il rigetto del ricorso per cassazione del procuratore si fonda sulla mancata individuazione del fumus del reato. Infatti, il decreto di sequestro si fondava sulla piana adesione del Pm alle definizioni utilizzate dagli investigatori che avevano appunto ritenuto che si trattase di farmaci, in quanto "pubblicizzati" sul web come tali. Mentre, al contario le propagandate proprietà terapeutiche del Cbd erano rilevabili solo dalla chat abbinata all'offerta di vendita.

Il caso riguardava un privato che era stato imputato del reato di esercizio abusivo della professione proprio sul presupposto che il cannabidiolo - che vendeva sul web - fosse stato considerato nella nuova tabella (però sospesa) come medicinale con effetti psicotropi. In effetti, l'imputato non riportava, all'interno della scheda internet del prodotto a uso orale, le capacità terapeutiche del Cbd. Per cui il cannabidiolo (che non è stupefacente) non si poteva neanche affermare che, nel caso concretro, fosse posto in vendita e pubblicizzato come farmaco.

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