Civile

Cronaca e tutela della privacy dei minori di età, il richiamo del Garante

Nel monito del Garante il richiamo al rispetto delle regole deontologiche nell'esercizio dell'attività giornalistica e della Carta di Treviso

di Alessandra Spangaro*

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuta per bloccare la diffusione di un video che circolava su internet e che ritraeva una bambina in tenera età mentre , accompagnata dal nonno, si apprestava ad entrare in un carcere, presso cui la madre è attualmente trattenuta.

La vicenda è nota, in quanto relativa all'ipotesi di corruzione che sta coinvolgendo diversi parlamentari europei, compresa l'ex vicepresidente del Parlamento europeo e che occupa ormai da un mese le cronache non solo italiane. Al momento il video non appare più reperibile in rete, in quanto il Garante, con un comunicato del 9 gennaio scorso , ha invitato tutti gli organi di stampa, i siti di informazione e i social media ad astenersi dal diffonderne il contenuto, richiamando "l'attenzione al rispetto delle regole deontologiche nell'esercizio dell'attività giornalistica e della Carta di Treviso, che impongono una tutela rafforzata per i più piccoli e di non pubblicare dettagli che, anche indirettamente, consentano di identificare un minore", riservandosi di intervenire contro le testate che hanno violato le regole deontologiche.

La tutela della privacy dei minori di età

Il Garante ha richiamato tutti gli organi di stampa e i social media al rispetto della Carta di Treviso e delle regole deontologiche dell'attività giornalistica.

Con la Carta di Treviso, sottoscritta nel 1990, l'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.), in collaborazione con l'associazione Il Telefono Azzurro, si sono impegnati alla tutela dei minori di età a fronte di possibili contenuti inappropriati veicolati dai mezzi di informazione, ma anche a fronte dell'invasività di questi ultimi nei casi in cui il minore si trovi ad essere protagonista di un fatto di cronaca.

Uno dei "Principi" adottati dalla Carta enuncia che "fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti. Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non comportano un'attenuazione della tutela dei loro diritti. Espressione di tale tutela è l'anonimato del minorenne", precisando ulteriormente che "vanno garantiti l'anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell'immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità", dovendo quindi evitare la "pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione", tra i quali le generalità dei genitori, oltre che foto e filmati del minore stesso, anche se schermati, essendo tra l'atro "irrilevante l'eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale" (art. 2 Carta di Treviso); si è così preso atto, in sintesi, che la frenesia talvolta scatenata dai media può comportare anche negli adulti, genitori del minore di età, la momentanea perdita di vista o comunque la sottovalutazione del miglior interesse del figlio. A fronte di un evento di cronaca che coinvolga un minore di età, resta dunque in capo al giornalista la responsabilità di decidere in merito alla rappresentazione dei fatti (contenuto e modalità espressive) e ciò anche nel caso in cui un genitore lo abbia autorizzato alla diffusione della notizia, nella consapevolezza che un "addetto ai lavori" può essere maggiormente in grado di capire e riconoscere le possibili conseguenze che una determinata narrazione degli eventi potrà avere sul suo protagonista.

La stessa esigenza si palesa anche nell'ambito, tangente a quello in esame, della tutela dei dati personali, come chiaramente delineato nel Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), al cui considerando 38 si rileva che "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti"; a tal fine, recentemente, diversi enti pubblici e privati che operano nell'ambito dei dati personali hanno aderito all'iniziativa del Garante denominata "State of privacy 22", svoltasi nell'ottobre scorso, all'esito della quale è stato sottoscritto il c.d. Manifesto di Pietrarsa con l'impegno di "fornire ai non addetti ai lavori, in particolare ai soggetti vulnerabili come bambini e anziani, nozioni di base in relazione al valore dei dati personali, all'utilizzo consapevole dei dispositivi e dei servizi digitali, ai loro diritti e alle forme e agli strumenti utili a esercitarli e proteggerli".

Ai tre principi guida dell'attività giornalistica (verità, interesse pubblico, continenza) – per la cui concreta individuazione è intervenuta anche la Corte di Cassazione, già negli anni '80, enunciando il c.d. " decalogo del giornalista " – il giornalista, ove nell'evento di cronaca sia coinvolto un minore di età , ne deve quindi aggiungere uno ulteriore, dato dalla necessità di tutelare l'armonico sviluppo della personalità del minore stesso.

Il video rimosso

Nella specie, il video mostrava la figlia della parlamentare europea che si accingeva a fare ingresso nel carcere per far visita alla madre; il Garante ha rilevato che, in una tale rappresentazione, non solo non può scorgersi alcun interesse pubblico rispetto alla vicenda dell'eurodeputata, ma appare con evidenza la lesione della riservatezza e dell'anonimato della bambina, oltre che la lesione della personalità e dello sviluppo psico-fisico della medesima. Il fatto che la bambina, ancora in tenera età, oggi non sia in grado di comprendere esattamente gli eventi che la coinvolgono, né di cogliere il conseguente interesse dei media, non deve incidere negativamente sull'efficacia della tutela che il sistema su delineato – in special modo la Carta di Treviso – le assicura. In futuro, infatti, la bambina potrebbe essere facilmente identificata attraverso quel video, la permanenza del quale nella rete potrebbe un domani farle rivivere i momenti difficili che sta vivendo oggi, incidendo negativamente sul suo sviluppo psico-fisico, sulla formazione della sua personalità e sulle sue capacità relazionali.

La Carta di Treviso, d'altronde, appare chiara al riguardo: occorre evitare interferenze arbitrarie nella vita del minore di età, "attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti". Nella specie, tra l'altro, come rilevato dal Garante, il video non offre alcuno specifico elemento di interesse, non arricchisce l'informazione già offerta al pubblico, essendo già stata diffusa la notizia circa il fatto che la parlamentare europea è madre di una bambina di pochi anni ed essendo noto che la reclusione le impedisce lo svolgimento di una piena relazione materna; nessuna effettiva limitazione al dritto di cronaca, dunque, ma solo una specifica tutela di una persona minore di età e, di per sé, totalmente estranea ai fatti per cui la procura belga sta indagando.

Deve, tuttavia, tenersi presente che la rimozione di video e di qualsiasi altro contenuto dalla rete è invero molto difficile, se non impossibile; è certamente possibile rimuovere i contenuti ritenuti lesivi dalle pagine delle più diffuse testate giornalistiche, le quali possono cancellare il materiale caricato sul proprio sito (c.d. "sito fonte") su indicazione del Garante, come nella specie, o dell'autorità giurisdizionale o anche su richiesta del privato che si senta leso dalla diffusione della notizia, ove il suddetto content provider ritenga che tale istanza sia fondata (si pensi all'esigenza di tutelare la vittima dell'evento di cronaca sotto il profilo della riservatezza o della dignità).

L'interessato potrà inoltre richiedere la c.d. "deindicizzazione" dai più noti motori di ricerca, in modo che la query immessa nella stringa di ricerca non conduca più a determinati risultati (si tratta di una delle applicazioni del c.d. "diritto all'oblio", previsto nell 'art. 17 GDPR , per il quale "l''interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento - vale a dire dal motore di ricerca -la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo").

In tal caso si rende certamente molto difficoltoso il reperimento della notizia, che, tuttavia, continuerà a navigare nella rete, senza essere definitivamente eliminata, senza contare che detto contenuto illecito resterà ovviamente nella disponibilità di coloro che, prima della eliminazione dal sito fonte o della deindicizzazione, siano riusciti a scaricarlo nei propri devices.

In conclusione, anche il tempestivo intervento del Garante, pur seguito - come sembra avvenuto nella specie - dalla pronta risposta dei maggiori content providers, dai social media alle testate giornalistiche più note, difficilmente può assicurare la definitiva rimozione dalla rete del video in questione.

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*A cura dell' Avv. Alessandra Spangaro, DigitalMediaLaws

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