Rassegne di Giurisprudenza

Violenza sessuale in danno della moglie: il mancato esplicito consenso non è scriminante

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Violenza sessuale - Reato commesso nell'ambito della relazione coniugale - Valore scriminante - Esclusione.
In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 9 maggio 2022 n. 18269

Reati sessuali - Moglie che accetta rapporti sessuali con il marito - Rassegnazione a non reagire a causa di violenze e minacce - Mancato esplicito dissenso - Scriminante - Non configurabilità.
Il reato di violenza sessuale è configurabile anche se la moglie accetta rapporti sessuali col marito perché rassegnata a non reagire a causa di violenze e minacce. Il mancato esplicito dissenso, infatti, non è scriminante, in quanto in tale ipotesi la donna subisce comunque violenze fisiche o psicologiche che ne riducono l'autodeterminazione.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 6 novembre 2019 n. 44956

Reati contro la persona - Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Rapporti sessuali con la moglie contro la sua volontà - Configurabilità del reato. (Cp. articolo 609-bis).
Integra il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale nella forma cosiddetta "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale senza il consenso del partner. E anzi, in questa prospettiva, non avrebbe valore scriminante neppure il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17676

Reati contro la persona - Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Casi di minore gravità - Parametri di riferimento - Configurabilità - Valutazione - Criteri - Presenza di un solo elemento della condotta di conclamata gravità - Sufficienza ai fini del diniego della diminuente - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, del Cp, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuta corretto e congruamente motivato il diniego dell'ipotesi attenuata argomentato sulle modalità estremamente violente di commissione del reato da parte dell'imputato, che risultava avere sottoposto la moglie a una pratica sessuale di particolare invasività - sodomizzazione - e aveva proseguito nonostante la medesima gli avesse chiesto di cessare).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 15 giugno 2017 n. 30145

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - Rapporto coniugale - Costringimento psico fisico - Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. - Configurabilità - Consenso della vittima viziato da minaccia ed intimidazione - Equivalenza a rifiuto implicito.
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, e né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 5 ottobre 2015 n. 39865