Amministrativo

Banca Marche e Carichieti, inammissibili i ricorsi delle Fondazioni

Le Sezioni Unite della Cassazione con tre decisioni fotocopia depositate oggi (nn. 10847, 10849 e 10852) hanno confermato le decisioni prese dal Consiglio di Stato

di Francesco Machina Grifeo

Sono inammissibili i ricorsi delle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Pesaro, di Jesi e di Chieti contro l'azzeramento delle proprie partecipazioni in Banca Marche (le prime due) e Carichieti a seguito della risoluzione degli Istituti di credito caduti in dissesto, secondo quanto previsto dal Dlgs del 16 novembre 2015 n. 180 (attuativo della direttiva 2014/59/UE). Le Sezioni Unite della Cassazione con tre sentenze fotocopia depositate oggi (nn. 10847, 10849 e 10852) hanno confermato le decisioni prese dal Consiglio di S tato nel gennaio 2019, così certificando la regolarità dell'intera procedura.

Le Fondazioni chiesero l'annullamento dei provvedimenti di risoluzione della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia del novembre del 2015, oltre al risarcimento del danno per la mancata vendita a un altro istituto e per la mancata attivazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi che avrebbe consentito "la conservazione di un pur minimo valore dei titoli dei risparmiatori".

Il Consiglio di Stato, preso atto che il procedimento di risoluzione della Banche si era concluso con le vendite delle neocostituite "Nuova Banca delle Marche" e "Nuova CaRiChieti" ad UBI Banca, aveva dichiarato improcedibile l'appello delle Fondazioni "nella parte in cui era volto a censurare la statuizione di infondatezza della domanda di annullamento degli atti amministrativi impugnati". E aveva chiarito, e le Sezioni Unite di oggi lo confermano, che la cessione delle banche ad altri istituti di credito era stata tentata ma aveva avuto un "esito negativo". Mentre un intervento del Fondo Interbancario non sarebbe stato possibile integrando un "aiuto di Stato" vietato dalla Commissione Europea (comunicazione del 23 dicembre 2015 per il salvataggio di Banca Tercas).

Sono stati così dichiarati inammissibili i ricorsi di: 1) Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi nei confronti di Ubi banca; Banca d'Italia; Bdo italia; Presidenza del Consiglio dei ministri; ministero dell'Economia e delle finanze; Fondo nazionale di risoluzione, Banca delle Marche in L.C.A.; Nuova Banca delle Marche - Rev Gestione crediti; 2) Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro nei confronti di Bdo Italia; Ubi Banca s.p.a; Banca d'Italia; ministero dell'Economia e delle Finanze,F.I.T.DD., Fondo nazionale di risoluzione; Rev - Gestione crediti e alcuni dirigenti della Nuova Banca Marche; 3) Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti nei confronti di Banca d'Italia, UBI Banca e KPMG Presidenza del Consiglio dei ministri, Min Economia, F.I.T.DD; Cassa di risparmio della provincia di Chieti in L.C.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti, Rev - Gestione crediti.

Il Consiglio di Stato, spiega la Cassazione, ha fatto applicazione, pur senza citarlo espressamente, dell'art. 34, co. 3, c.p.a. e ha ritenuto - operando una valutazione di fatto che certamente rientra nei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo - che l'ormai avvenuto «assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della banca in crisi "svuotata"» e la già compiuta «incorporazione dell'"Ente-ponte" nell'UBI» avessero sottratto agli azionisti delle banche qualunque possibilità di ambire alla ricostituzione dell'Istituto da loro partecipato e, quindi, qualunque possibilità di ricavare alcuna utilità dall'annullamento degli atti impugnati.

Inoltre, concludono le S.U. "quand'anche l'argomentazione del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità eurounitaria dell'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi integrasse una ipotesi di stravolgimento radicale delle norme europee di riferimento, ciò non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza gravata, il cui decisum risulta sorretto da una seconda, autonoma, ratio decidendi - la mancata prova del c.d. danno conseguenza di cui si chiede il risarcimento - non specificamente censurata dalle ricorrenti"

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