Amministrativo

Convertito il legge il Dl 1/2022 sull'obbligo vaccinale per il gli over 50

La legge di conversione abroga inoltre il Dl 5/2022

di Aldo Natalini

Convertito definitivamente in legge, con modificazioni, il Dl 1/2022 che, dopo i due Dl Festività di fine anno (Dl 221 e 229/2021 frattanto, a loro volta, convertiti nella legge 11/2022), ha introdotto, a gennaio, l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 ed esteso l’impiego del green pass rafforzato (da vaccino o da guarigione) a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, compreso il personale di magistratura, sempre con almeno 50 anni di età (vedi i relativi commenti pubblicati nel quotidiano NT Plus diritto del 10 gennaio 2022).

La legge di conversione n. 18/2022 del Dl 1/2022 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2022 ed è entrata in vigore il 9 marzo.

Abrogato il Dl5/2022

Il comma 2 dell’articolo 1 della stessa legge n. 18/2022 dispone altresì l’abrogazione formale del successivo Dl 5/2022 che, a decorrere dallo scorso 5 febbraio, aveva eliminato le restrizioni previste nelle zone rosse per i possessori del Green Pass rafforzato, aveva modificato le regole per i visitatori stranieri in Italia e aveva alleggerito le regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 e delle quarantene in ambito scolastico, favorendo il più possibile la didattica in presenza (vedi il relativo commento pubblicato sul quotidiano NT Plus diritto del 9 febbraio 2022). Con apposita clausola di salvezza, l’odierna legge di conversione stabilisce che rimangono validi gli atti e i provvedimenti frattanto adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici frattanto insorti in tempo di (precaria) vigenza del Dl 5 abrogato le cui disposizioni, in ogni caso, sono confluite nello stesso Dl 1/2022, in esito all’approvazione parlamentare di un emendamento governativo che ne ha operato l’integrale trasposizione.

Inoltre l’articolo 5-quater dell’odierno decreto convertito abroga l’articolo 30, comma 1, del Dl 4/2022, secondo cui la condizione sanitaria che consentiva la Dad e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative in presenza a causa della positività degli alunni in sorveglianza, poteva essere controllata mediante app per la verifica del Green pass. La soppressione è giustificata dalla complessiva disciplina recata sulla stessa materia della gestione dei casi di positività nelle scuole dall’articolo 3-sexies del Dl 1/2022, il quale (in luogo dell’abrogato articolo 4 del decreto) riproduce una disposizione contenuta nell’articolo 6 del Dl 5/2022, a sua volta formalmente abrogato.

Fondo per i "ristori educativi"

Tra le nuove misure anti-Covid introdotte in sede di conversione, si segnala all’articolo 5-bis , istitutivo di un Fondo per i “ristori educativi” – con una dotazione prevista di 667.000 euro per l’anno 2022 e di 1.333.000 per il 2023, affidata al Ministero dell’istruzione – finalizzato al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse a causa della crisi sanitaria.

Al successivo articolo 5-ter del Dl 1/2022, come convertito, si riconosce, infine, fino al termine dello stato di emergenza (quindi fino al 31 marzo prossimo, giacché non sarà ulteriormente prorogato), in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (Bes). Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.


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