Civile

Foto col semaforo rosso, l’anomalia nell’orario non comporta la nullità

Chi presenta ricorso deve dimostrare che i problemi inficiano l’accertamento

di Marisa Marraffino

È valida la multa per passaggio col semaforo rosso anche se gli orari dei due fotogrammi che documentano l’infrazione coincidono perfettamente: ciò non basta a dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 19675 del 17 giugno.

Per la Corte, la violazione è provata dai due fotogrammi che dimostrano l'avvenuto passaggio col rosso, senza che il conducente possa invocare un generico malfunzionamento dell'apparecchio. Nel caso specifico, anche nei due precedenti gradi di giudizio l'automobilista aveva avuto torto.

La Cassazione ribadisce il principio, valido anche in tema di Photored e simili, che è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sul relativo accertamento della contestata infrazione.

La prova sul difetto di funzionamento del dispositivo automatico è, in altri termini, rigorosamente richiesta «in base a concrete situazioni di fatto» che vanno dimostrate.

La Cassazione ha anche escluso che la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale che ha stabilito che tutti gli apparecchi che accertano gli eccessi di velocità vadano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura si applichi ai Photored. Ciò per la diversità di funzionamento: nel caso del passaggio col rosso non si effettuano rilevazioni, ma si accerta la circostanza di fatto del transito a semaforo rosso.

In sintesi, nel verbale vanno indicati tutti i dati identificativi dell’apparecchiatura utilizzata, i riferimenti alla sua omologazione e le modalità di operatività, nulla di più. È poi onere di chi intende opporsi alla sanzione contestare puntualmente eventuali malfunzionamenti che eventualmente renderebbero nullo l'accertamento. Può invece essere motivo di nullità della sanzione la mancata presenza di due fotogrammi (il primo che ritrae il veicolo mentre è a cavallo della striscia col rosso e l'altro altro che lo mostra quando si trova all'incirca al centro dell'incrocio) o dell’eventuale filmato che documenta l’infrazione.

Di recente la Cassazione, con la sentenza 2305 del 26 gennaio scorso, ha ribadito che il tempo di accensione della luce gialla del semaforo non può essere inferiore a 3 secondi, pur rimanendo possibile procedere all’impostazione di un intervallo superiore. Nel caso in cui dai fotogrammi non sia possibile stabilire il tempo di accensione sembrerebbe però ancora una volta onere del conducente dimostrare il mancato rispetto di quanto stabilito anche dalla risoluzione del ministero dei Trasporti 67906 del 2007.

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