Lavoro

Proselitismo sindacale, sì all'utilizzo della e-mail aziendale

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35644 depositata oggi, respingendo il ricorso del colosso dei semiconduttori ST Microelectronics

di Francesco Machina Grifeo

L'utilizzo della posta aziendale da parte delle associazioni sindacali per una sorta di "volantinaggio elettronico", in assenza di un diverso canale dedicato, deve considerarsi legittimo. Non possono dunque essere sottoposti a sanzione disciplinare i rappresentanti dei lavoratori che vi abbiano fatto ricorso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35644 depositata oggi, respingendo il ricorso del colosso dei semiconduttori ST Microelectronics.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Catania che aveva considerato la fattispecie regolata dall'articolo 26, comma 1, Statuo dei Lavoratori in base al quale: "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale". Per cui la pretesa dell'azienda "di vietare in modo assoluto - e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non poteva considerarsi conforme all'articolo 26 citato. Anche considerando che l'invio delle comunicazioni ai dipendenti all'indirizzo di posta elettronica aziendale non era idonea a creare pregiudizio all'attività aziendale.

La Sezione Lavoro ricorda che le rappresentanze sindacali aziendali "hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro", così individuando, "in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti", "una delle forme" attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. Tuttavia, prosegue, "l'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale".

La previsione di un "canale" dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche poste a suo carico, prosegue la decisione, "darebbe concreta attuazione all'obbligo datoriale di predisposizione di ‘appositi spazi', come richiesto dall'articolo 25 richiamato, e potrebbe essere "più adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l'eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo". Tuttavia in assenza di esso la casella personale deve considerarsi strumento idoneo.

In conclusione, per la Cassazione, la Corte territoriale ha espresso una valutazione di merito "delle condizioni e dei fatti di causa" - e cioè del fatto che si svolgessero turni su un arco temporale di 24 ore, e dunque non vi fosse un momento di compresenza del personale, oltre alla assenza di prova circa un pregiudizio per l'attività aziendale - che viene giudicata "del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l'utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all'azienda , in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dalla società".

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