Amministrativo

Revisione dei prezzi impossibile prima della stipula del contratto

Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia–Brescia con la pronuncia 239/2020

di Roberta Raimondo

L’istanza di revisione del prezzo, formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile, in quanto tale tipologia di revisione per sua natura presuppone l’esistenza di un contratto già in corso. Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia–Brescia con la pronuncia 239/2022.

La fattispecie riguardava una procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati di igiene urbana indetta nel 2018 cui avevano partecipato due concorrenti. La seconda classificata, gestore uscente del servizio, era divenuta aggiudicataria dell’appalto nel 2020, successivamente alla conclusione di un doppio grado di giudizio ove era stato accertato che la prima in graduatoria non disponeva dei requisiti di moralità previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. Prima di dare inizio alle attività, l’impresa aveva formulato, alla stazione appaltante, istanza di revisione dei prezzi offerti in gara, in base all’articolo 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016 in quanto, nel periodo trascorso tra l’indizione della stessa e l’aggiudicazione, erano aumentati i costi di smaltimento e diminuiti parallelamente gli introiti derivanti dalla collocazione delle frazioni di rifiuti non differenziabili.

Tali circostanze sarebbero state imprevedibili alla data di formulazione dell’offerta e avrebbero sconvolto il piano economico di esecuzione contrattuale, determinando una notevole perdita economica in capo al gestore e un indebito arricchimento dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione appaltante aveva respinto la richiesta con articolata motivazione, invitando la società a stipulare il contratto e comunicando che, in difetto, avrebbe revocato l’aggiudicazione. L’impresa procedeva quindi alla sottoscrizione del contratto, ma contemporaneamente proponeva ricorso al Tar.

Il Collegio ha confermato le valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ritenendo in particolare infondata la pretesa della ricorrente di inquadrare la propria domanda nella lettera c) dell’articolo 106. Questa disposizione, infatti, non disciplina la revisione dei prezzi ma le varianti in corso d’opera, ossia le modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Al contrario, la richiesta formulata dall’aggiudicataria riguardava l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio, riconducibile alla lettera a) del medesimo articolo. In questo senso, l’istanza proposta non poteva essere accettata poiché formulata a causa di un evento imprevisto e imprevedibile verificatosi in un momento in cui non era in essere alcun rapporto contrattuale.

Invece l’impresa avrebbe potuto validamente tutelarsi dal pregiudizio economico lamentato rifiutando (una volta cessata la vincolatività della propria offerta) la sottoscrizione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anziché pretendere una revisione del prezzo espressamente esclusa anche dagli atti di gara.

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