Civile

Guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente ridotta alla metà anche dopo la messa alla prova

La Consulta afferma che il prefetto deve ridurre la sanzione accessoria al pari di quanto può decidere il giudice in caso di condanna allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità

di Paola Rossi

La Consulta conferma il dubbio di un'illegittima disparità delle conseguenze derivanti dallo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova dell'imputato del reato di guida sotto l'inlfuenza dell'alcol. Con la sentenza n. 163 depositata oggi la Corte costituzionale afferma che a seguito dell'esito positivo della messa alla prova il prefetto deve poter ridurre alla metà la sanzione accessoria della sospensione della patente. Al pari di quanto può decidere il giudice in caso di condanna allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità conclusosi con esito positivo.

Il giudice rimettente rilevava che l'articolo 224, comma 3, del Codice della strada (giudizio di opposizione all'ordinanza del prefetto con cui è irrogata la sanzione della sospensione della patente di guida) determina un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza:
- che abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova risultata positiva o
- che sia stato condannato con la pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Ma nel secondo caso l'esito positivo del Lpu comporta oltre all'estinzione del reato anche la riduzione alla metà, disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della patente. Ciò che appunto non era previsto in caso di sospensione per messa alla prova.

Per la Consulta un'irragionevole differenza sulle conseguenze dei due istituti che hanno finalità premiali a fronte del loro esito positivo.

Irragionevole, perché dice la Consulta, la messa alla prova costituisce rispetto al lavoro di pubblica utilità che sostituisce la pena, una misura più articolata e impegnativa per l'imputato che è tenuto - non solo alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - anche a realizzare specifiche condotte riparatorie e a essere affidato al servizio sociale.

In conclusione, l'articolo 224, comma 3, del Codice della strada è stato dichiarato parzialmente incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

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