Penale

La relazione affettiva tra stalker e vittima che aggrava il reato va provata e non è presunta tra familiari

Solo il rapporto tra coniougi, ancorché separati o divorziati, fa scattare automaticamente la fattispecie più grave

di Paola Rossi

La figlia che incute uno stato d'ansia al padre e ai fratelli per il suo comportamento abituale connotato da minacce e molestie commette sicuramente il reato di atti persecutori, ma non scatta automaticamente l'aggravante del secondo comma dell'articolo 612 bis del Codice penale dell'aver agito nell'ambito di una relazione affettiva. Non sussiste, infatti, il sillogismo tra vincolo parentale e relazione affettiva, che è la sola che va appurata dal giudice al fine di poter contestare l'aggravante in questione.

La Cassazione - con la sentenza n. 21641/2023 - ha ribadito che solo nel rapporto coniugale sussistente o in quello pregresso tra separati e divorziati l'affettività del legame è presunto dalla norma. In tutti gli altri casi spetterà al giudice dimostrare che l'imputato del reato di stalking abbia agito all'interno di una relazione affettiva. Si tratta di un'aggravante che tende a punire il "tradimento" di quei sentimenti di fiducia e di reciproca tutela e protezione. Che, come detto, nei rapporti di coniugio, per quanto interrotti o conclusi, viene presunto esitente almeno all'epoca della condivisione della vita quotidiana.

In relazione al caso concreto la Corte fa rilevare che la pressante e persecutoria richiesta della ricorrente di vedersi accolta a casa dopo trent'anni di assenza volontaria e al sol fine di sollecitare nei familiari l'adempimento di quei doveri di assistenza imposti in tema di famiglia dal Codice civile, non fa presumare l'esistenza di una relazione affettiva tra figlia e padre e tra sorella e fratello.
Anzi, nel caso concreto le circostanze emerse hanno fatto propendere la Cassazione per la mancata prova di quella "relazione affettiva" richiesta dalla norma che vi riconnette l'aggravante del reato di stalking, che invece era stata giudicata esistente dal giudice di merito per il mero ricorrere del vincolo familiare. È quindi l'affetto al centro dell'aggravante ed esso è presunto, anche se solo in forma preesistente, esclusivamente nelle relazioni coniugali.

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