Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e domanda proposta presso organismo incompetente; (iv) domanda di mediazione obbligatoria e regime legale di sospensione dei termini nel periodo feriale; (v) negoziazione assistita, volontà conciliativa e condizione di procedibilità della domanda; (vi) negoziazione assistita, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità della domanda; (vii) mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità della domanda.

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A.D.R. -   I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -  Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 16 dicembre 2022, n. 893

La sentenza ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -  Tribunale di Lanciano, Sezione civile, sentenza 19 dicembre 2022, n. 453

La decisione estendendo anche alla mediazione obbligatoria per legge, il principio, già enunciato dalla Suprema Corte per la mediazione obbligatoria per ordine del giudice, riafferma che ciò che rileva, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, restando invece irrilevante l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -  Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 220

La pronuncia rimarca che l’esperimento del procedimento di mediazione promosso dall’attore in corso di causa presso un organismo avente sede in luogo diverso da quello del giudice competente non producendo effetti, determina la declaratoria d’improcedibilità della domanda.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -    Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2023, n. 322

La sentenza afferma il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA -  Tribunale di Bergamo, Sezione VI civile, sentenza 27 gennaio 2023, n. 195

La decisione, aderendo ad una lettura non meramente formalistica della disciplina dettata in tema di negoziazione assistita, afferma l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omesso svolgimento della procedura, ove si accerti che le parti, anche sollecitate in tal senso dal giudice, pur avendo avuto modo di tentare a più riprese la conciliazione della lite in corso di causa, non abbiano mai espresso un’effettiva volontà conciliativa.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA -    Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 39

La pronuncia afferma che il mancato rispetto il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria, non avendo carattere perentorio, non determina l’improcedibilità della domanda attorea.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -    Tribunale di Viterbo, Sezione civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 101

La sentenza afferma che la condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria deve ritenersi realizzata, ove l’attore, pur avendo promosso la procedura ben oltre il termine quindicinale assegnatogli dal giudice, abbia comunque concluso la mediazione entro il termine trimestrale di durata massima della stessa.

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A.D.R. -   IL MASSIMARIO

Procedimento civile -   Procedimento di mediazione -   Mediazione obbligatoria -   Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -   Onere di esperire il tentativo obbligatorio -   Parte opposta -   Inosservanza -   Conseguenze -   Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto -   Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 -  bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -  bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva avviato il procedimento conciliativo disposto con ordinanza in corso di causa e rilevato altresì che parte opposta, nonostante l’intervenuta pronunzia delle Sezioni Unite (n. 19596/2020), aveva omesso di chiedere un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione, ha dichiarato improcedibile l’azione monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia integralmente le spese di lite tra le parti per la novità e complessità delle questioni trattate, anche in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 16 dicembre 2022, n. 893 -   Giudice Casdia

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Procedimento civile -   Procedimento di mediazione -   Mediazione obbligatoria -   Condizione di procedibilità della domanda -   Avveramento -   Deposito della domanda di mediazione nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice -   Irrilevanza -   Utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione -   Rilevanza -   Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.  ( Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è  l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta, pur avendo depositato tempestivamente la domanda di mediazione, non aveva poi dato ulteriore seguito alla stessa al fine di rendere possibile lo svolgimento della procedura conciliativa entro l’udienza di verifica, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando al contempo quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore della controparte opponente in applicazione del principio di soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Lanciano, Sezione civile, sentenza 19 dicembre 2022, n. 453 -   Giudice D’Annunzio

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Procedimento civile -   Procedimento di mediazione -   Mediazione obbligatoria -   Domanda di mediazione -   Procedimento disposto dal giudice in corso di causa -   Presentazione dell’istanza da parte dell’attore onerato presso organismo di mediazione incompetente -   Conseguenze -   Improcedibilità del giudizio -   Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. ( Dlgs, n. 28/2010, articoli 2, 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’esperimento della procedura presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Infatti, l’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.” (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio riconducibile, in ragione della “causa petendi” della domanda attorea, alle controversie insorte alla materia di contratti bancari, durante il quale era stato ritualmente assegnato all’attore il termine per promuovere il tentativo di conciliazione, il giudice adito, accogliendo l’eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dalla controparte, ha dichiarato improcedibili le domande giudiziali proposte per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria: nella circostanza, infatti, a fronte della produzione da parte dell’attore del verbale di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione della parte convenuta, quest’ultima aveva replicato di non aver presenziato all’incontro, tenutosi infruttuosamente davanti all’organismo incaricato della mediazione, trattandosi di soggetto territorialmente incompetente).
Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 220 -   Giudice Gallina

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Procedimento civile -   Procedimento di mediazione -   Mediazione obbligatoria -   Domanda di mediazione -   Regime legale di sospensione dei termini nel periodo feriale -   Applicabilità -   Fondamento -   Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali. (Cc, articolo 1137; Legge, n. 742/1969, articolo 1; Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trova applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione in una controversia in cui la presentazione della stessa sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Infatti, i termini di avvio della mediazione sono da intendersi quali “termini processuali” sottoposti al regime della sospensione feriale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, ritenuto il termine per il deposito della domanda di mediazione soggetto al regime della sospensione feriale, il giudice adito, pur dichiarando inammissibile la domanda di annullamento per carenza di interesse ad agire in capo ai condomini attori, aveva comunque ritenuto che quest’ultimi, con il preventivo deposito dell’istanza di mediazione, non fossero decaduti dall’impugnazione).
Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2023, n. 322 -   Giudice Grassadonia

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Procedimento civile -   Procedura di negoziazione assistita -   Condizione di procedibilità della domanda -   Mancanza di un’effettiva volontà conciliativa espressa da entrambe le parti in giudizio -   Valutazione -   Rilevanza -   Dedotta eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita -   Infondatezza -   Fondamento. (Cost., articolo 24; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omesso svolgimento della procedura, ove si accerti che le parti, pur avendo avuto modo di tentare a più riprese la conciliazione della lite sollecitata in corso di causa dallo stesso giudice, non abbiano mai manifestato un’effettiva volontà conciliativa (Nel caso di specie, nel ritenere infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla società convenuta per omesso svolgimento della procedura di negoziazione assistita da parte della società attrice, il giudice adito, proponendo una lettura non meramente formalistica della disciplina dettata in tema di negoziazione assistita, ha osservato che, opinando in senso contrario, si giungerebbe ad avvalorare un contrasto -   a discapito del primo -   tra il diritto di difesa costituzionalmente garantito e la modalità alternativa di risoluzione delle controversie della c.d. negoziazione assistita, essendo nella circostanza palese che nel corso di causa le parti non avevano espresso alcuna intenzione di transigere la vertenza).
Tribunale di Bergamo, Sezione VI civile, sentenza 27 gennaio 2023, n. 195 -   Giudice Brambilla

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Procedimento civile -   Procedura di negoziazione assistita -   Condizione di procedibilità della domanda -   Omesso esperimento della procedura nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice -   Improcedibilità del giudizio -   Configurabilità -   Esclusione -   Fondamento. ( Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione non ha carattere  perentorio, non essendo espressamente qualificato tale dalla norma (cfr., art. 3, comma 3 del decreto -  legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014), sicché, dal mancato rispetto dello stesso, non può farsi discendere l’intempestività della instaurazione della relativa procedura e, quindi, la conseguente improcedibilità della domanda attorea (Nel caso di specie, in cui la banca attrice aveva agito nei confronti di una amministrazione comunale per ottenerne la condanna al pagamento di importi derivanti da numerosi crediti vantati da vari fornitori nei confronti della convenuta dei quali l’attrice era divenuta cessionaria, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da quest’ultima per omesso/non tempestivo espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita comunque pacificamente tentata dall’attrice pur dopo il decorso del predetto termine).
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 39– Giudice Morabito

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Procedimento civile -   Procedimento di mediazione -   Mediazione obbligatoria -   Esperimento del tentativo disposto in corso di causa -   Termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione -   Inosservanza -   Mediazione conclusa entro il termine trimestrale di durata della procedura -   Condizione di procedibilità della domanda -   Realizzazione -   Fondamento -   Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. ( Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 -  bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, attesa la mancanza di espressa previsione legislativa, non può ritenersi di carattere perentorio. Tale opzione ermeneutica, che appare maggiormente in linea con i principi volti a garantire un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti delle parti, evita che preclusioni e/o impedimenti, non espressamente previsti dalla legge, possano minare una siffatta tutela. Ne consegue che deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda, ove l’attore, pur avendo promosso la procedura ben oltre il predetto termine concessogli dal giudice, abbia comunque concluso e definito la stessa entro il termine trimestrale di durata massima stabilito dall’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. n. 28/2010, termine questo, invece, da ritenersi di carattere perentorio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea avanzata da parte convenuta per tardiva attivazione del procedimento di mediazione rispetto al termine assegnato dal giudice).
Tribunale di Viterbo, Sezione civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 101– Giudice Mastropasqua

 

 

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