Civile

Caratteristiche e peculiarità del Trust di ritorno il cd blind Trust Struttura, finalità e tassazione

Il Trust é un Istituto tipico del diritto anglosassone recepito dall'ordinamento italiano, che con la Legge n.384/89, entrata in vigore in data 01/01/1992, ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 01/07/1985 che disciplina tale figura giuridica, ma non é oggetto di una regolamentazione normativa interna

di Marzia Baldassarre *

Come é noto e si é più volte osservato, il Trust é un Istituto tipico del diritto anglosassone recepito dall'ordinamento italiano, che con la Legge n.384/89, entrata in vigore in data 01/01/1992, ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 01/07/1985 che disciplina tale figura giuridica, ma non é oggetto di una regolamentazione normativa interna.

Tale premessa aiuta a comprendere che l'Istituto in parola é stato oggetto di una continua evoluzione che é stata di fatto elaborata dalla prassi applicativa.

Di fatto, quindi, la figura del Trust restituisce un Istituto vivo che a mano a mano é stato utilizzato per perseguire nuove finalità.

Tra queste finalità, diverse dallo schema tipico che prevede che il disponente o settlor affidi in tutto o in parte il proprio patrimonio al Trustee perché lo amministri per raggiungere un determinato risultato a favore del terzo beneficiario (così, ad esempio, l'affidamento patrimoniale al Trustee per la salvaguardia di persone incapaci) si pone appunto il Trust di ritorno o blind Trust.

In tale ipotesi l'atto costitutivo prevede direttamente che alla cessazione del Trust il patrimonio ritorni nella disponibilità del disponente.Siamo, quindi, in presenza di un Trust di scopo nel senso che in questo caso il Trustee non amministra il fondo affidatogli per la tutela di un interesse del terzo beneficiario, ma per il raggiungimento di uno scopo a favore del disponente stesso.

Esempio tipico dell'opportunità di costituire un Trust di ritorno si ha quando il disponente sia stato nominato a ricoprire una carica pubblica di notevole importanza e voglia eliminare in radice un possibile conflitto di interessi che potrebbe venire in essere tra lo svolgimento dell'attività pubblica e la gestione del proprio patrimonio personale.

Attraverso il Trust di ritorno le decisioni gestionali relative al patrimonio del disponente, che ricopre una carica pubblica non sono più prese dal medesimo, ma dal Trustee che agisce in piena autonomia eliminando così in tale modo il potenziale conflitto di interessi.

Questa figura particolare di Trust é stata recentemente sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza del 30/03/2021 n.8719 , ha affermato al riguardo un importante principio.

Ci si é infatti posti il problema se la retrocessione del patrimonio oggetto del Trust al disponente nel momento in cui il Trust viene a scadenza debba essere o meno sottoposto ad imposizione.

La risposta del Supremo Collegio, in linea anche con un arresto di poco precedente, la sentenza n.10256 del 29 maggio 2020 , é stata negativa.Invero con la pronuncia da ultimo richiamata la Suprema Corte ha affermato che il presupposto per l'applicazione dell'imposta sul trasferimento di ricchezza si verifica solo quando l'attribuzione patrimoniale vada a favore di un terzo diverso dal disponente.

Con la sentenza del marzo 2021 la Suprema Corte, non discostandosi dall'indirizzo ora detto, ha, quindi, concluso che nel Trust di ritorno, che prevede la retrocessione del patrimonio oggetto di Trust al disponente, non si verifica un trasferimento di ricchezza poiché i beni rientrano nella disponibilità del soggetto che già ne era titolare prima dell'istituzione del Trust.

Di conseguenza la retrocessione costituisce atto neutro non assoggettabile ad imposizione.La soluzione adottata dal Supremo Collegio appare ineccepibile quando siano ritrasferiti al disponente gli stessi beni che il medesimo aveva affidato al Trust.

La Cassazione si é però spinta oltre e ha considerato la retrocessione del patrimonio come un atto neutro che non dà quindi origine all'applicazione di imposta "anche nell'ipotesi in cui - ma non é questo il caso - i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati".

La soluzione adottata dal Supremo Collegio con carattere di generalità lascia, pertanto, spazio ad alcune perplessità nell'ipotesi in cui i beni nel corso della gestione del Trust siano aumentati di valore in relazione agli investimenti sugli stessi eseguiti o si siano addirittura incrementati in ragione della reddittività del Trust.

*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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