Professione e Mercato

Avvocati al lavoro per aggiornare i contratti a rischio per la guerra

Necessario un continuo monitoraggio del quadro delle sanzioni e anche della tenuta del rublo

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di Antonello Cherchi e Bianca Lucia Mazzei

Gli studi legali sono al lavoro per dare ai loro clienti coinvolti in rapporti commerciali con le aree di guerra le indicazioni sul da farsi. Considerata la gravità della crisi e dei continui cambiamenti che investono molteplici aspetti (dalle sanzioni alla volatilità del rublo) anche il quadro delle regole da seguire è in divenire. Tutto ruota al principio cardine della “causa di forza maggiore”, che in casi come questi copre la mancata esecuzione dei contratti. Per il resto, però, occorre monitorare con attenzione la situazione che cambia, inoltre, a seconda che si tratti di aziende italiane che hanno stabilimenti produttivi in Russia o di imprese esportatrici.

Situazione in continuo divenire
«Va effettuato un monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro sanzionatorio e, in particolare, degli aggiornamenti relativi alle persone fisiche e alle entità incluse nelle liste, che sono state oggetto di estensioni progressive e che potrebbero mutare ancora. Stesso discorso per le restrizioni imposte in determinati settori (per esempio, energia, attività finanziarie, aeronautica, beni a duplice uso) e i loro aggiornamenti (anch’essi soggetti ad ampliamenti continui e senza preavviso)», dice Stefano Manacorda, dello studio legale internazionale Chiomenti.

«Vanno, inoltre, esaminate in maniera puntuale le relazioni contrattuali in essere con Paesi, entità e individui sanzionati, alla luce del mutato quadro giuridico, anche e in presenza di eventuali autorizzazioni o deroghe già accordate, che potrebbero essere soggette a mutamenti di interpretazione», aggiungono gli avvocati Guido Bellitti e Ennio Alagia, sempre dello studio Chiomenti.

Evitare il contenzioso
Di certo la strada della contestazione del mancato adempimento contrattuale è da scartare. Proprio per la copertura assicurata in questi casi dal principio della “causa di forza maggiore”, andare in contenzioso sarebbe «tecnicamente un suicidio», spiega Luca Corridoni, esperto di contrattualistica internazionale e uno dei titolari di StudiaIuris, studio legale che nel distretto fermano e maceratese segue da anni diverse imprese del settore calzaturiero e della moda che esportano in Russia.

«Considerato che - prosegue Corridoni - al momento le consegne sulla Russia sono ancora possibili, si può tentare di tenere in vita il contratto con spedizioni via terra e utilizzare i circuiti di pagamento attivi. Si tratta, comunque, di un’ipotesi complicata da praticare. Si può, invece, ricorrere a una transazione attraverso la quale le parti rinunciano a risolvere il rapporto. A quel punto si possono stabilire obbligazioni differite nel tempo: per esempio, consegna della merce e pagamento una volta rimossi sanzioni e i divieti. Se ciò non dovesse accadere, si può concordare sin da ora la risoluzione consensuale del contratto».

Rublo traballante
Altro aspetto importante è quello della gestione delle risorse finanziarie, alla luce della svalutazione del rublo e delle misure delle autorità russe per contrastarla. «Il 28 febbraio scorso un decreto presidenziale, con validità retroattiva dal primo gennaio, obbliga a convertire in rubli entro tre giorni tutti gli introiti in valute estere», spiega Mario Tessitore, avvocato dello studio di Mosca ATKP. L’obiettivo è la difesa del rublo. «Per tutelarsi rispetto a eventuali ulteriori strette, chi ha fondi in euro precedenti al primo gennaio 2022 potrebbe anticipare pagamenti relativi a operazioni già definite», aggiunge Tessitore.

Fondamentale è inoltre il ruolo delle banche: «Consigliamo ai clienti - conclude - di non essere timidi e negoziare bene le condizioni con gli istituti di credito». Mentre chi ha giacenze in rubli può approfittare «dei tassi di interesse molto alti pagati oggi dalle banche russe sui depositi».

IL DECALOGO

a cura di StudiaIuris

1. La forza maggiore
In presenza di eventi di natura straordinaria, inevitabili, non imputabili alle parti e impossibili da prevedere, i sistemi giuridici dei singoli Paesi e il diritto internazionale hanno elaborato, fra gli altri, il principio di “causa di forza maggiore”, che estingue l’obbligazione contrattuale, senza che una delle parti possa essere chiamata a rispondere del danno

2. La guerra
La guerra rientra nella nozione di “causa di forza maggiore”

3. Le sanzioni
Anche l’esecuzione del contratto impedita da sanzioni configura una causa di forza maggiore. In particolare, le sanzioni internazionali sono configurabili come “factum principis” ovvero come interventi della pubblica autorità che impediscono totalmente o parzialmente l’esecuzione del contratto

4. Gli ordinamenti
Il principio di forza maggiore è ammesso nella maggior parte degli ordinamenti di civil law (per esempio: articolo 1256 Cc italiano; articolo 401, paragrafo 3, codice civile russo; articolo 79, comma 1, Convenzione di Vienna. Nel common law è rinvenibile il concetto non equivalente di frustration

5. Vincolo implicito
La “forza maggiore” si applica anche se non espressamente prevista dalle parti nel contratto

6. Venditore e compratore
Il principio di “forza maggiore” può essere invocato sia dal venditore, che non può consegnare la merce a causa del blocco dello spazio aereo da e per la Russia (resta il canale via terra, ma con tempi e costi molto maggiori), sia dal compratore, che non può pagare a causa del blocco delle transazioni da e per la Russia (sospensione di Swift, anche se alcuni circuiti bancari restano operativi)

7. La filiera
Si tratta di problemi che coinvolgono anche le aziende italiane produttrici di componenti commissionate da imprese del Centro Europa non coinvolte dalla guerra, che realizzano il prodotto finito per il mercato russo

8. Le soluzioni
Sconsigliabile intraprendere un’azione legale. Ci possono, però, essere altre soluzioni

9. La transazione
Avviare una transazione con la quale le parti decidono di tenere attivo il contratto

10. I canali alternativi
Se il contratto riguarda beni non ancora assoggettati al divieto di export, procedere all’esecuzione della commessa attraverso canali alternativi (consegna via terra, pagamento sui circuiti non coinvolti dal blocco (soluzione , però, di difficile praticabilità)

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