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Il giudice nazionale dove è nato il minore perde i poteri in materia di affidamento se il ragazzo si è trasferito in un Paese terzo

Nel caso concreto la residenza abituale del minore è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996 prima che l'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito

Un giudice di uno Stato membro non resta competente a statuire in materia di affidamento del minore sulla base del regolamento «Bruxelles II bis» quando la residenza abituale del minore è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell'Aia del 1996. E' quanto stabilisce la Corte Ue nella Causa C-572/21.

La richiesta della Suprema corte svedese
La Corte suprema (Svezia) - cui la madre del minore si è rivolta chiedendo di autorizzare l'impugnazione avverso la decisione della Corte d'appello di Malmö - domanda alla Corte di giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, resta competente a statuire su tale controversia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell'Aia del 1996 .

Gli arresti della Corte di giustizia
Per i giudici della Cgue l'articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis prevede che, nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996, tale regolamento si applichi «se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro» alla data in cui l'autorità giurisdizionale competente statuisce. Quindi, se, a tale data, tale residenza non è più stabilita nel territorio di uno Stato membro, ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento deve essere esclusa a favore di detta convenzione.

Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento cessa di essere applicabile se la residenza abituale del minore è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996 prima che l'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito.

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