Lavoro

Ryanair: le Sezioni Unite confermano la condanna per condotta antisindacale

La compagnia (sentenza n. 20819 depositata oggi) dovrà pagare 50mila euro alla Filt Cgil di Bergamo

di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 20819 depositata oggi, hanno confermato la condanna di Ryanair Dac a pagare 50mila euro alla Filt Cgil di Bergamo per comportamento antisindacale. Definitivamente accolto dunque il ricorso del sindacato che aveva impugnato la clausola "Estinzione del contratto". Come già stabilito dalla Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 328 del 2019) la clausola, inserita nel contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili, era volta ad impedire interruzioni di lavoro o qualunque altra azione sindacale e ad escludere il riconoscimento di qualunque sindacato. Vietava inoltre azioni collettive di qualsiasi tipo, pena l'annullamento del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario, o di cambio turno.

La Cassazione ha poi chiarito che la tutela delle "convinzioni personali", espressione presente nella normativa italiana e comunitaria, va interpretata come formula di chiusura del sistema, "nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l'esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti". L'esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale dunque "è una delle possibili declinazioni delle ‘convinzioni personali' che non possono costituire fattori di discriminazione".

Il contenuto della clausola era il seguente: "Questo accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che il personale di cabina di Ryanair direttamente con il datore di lavoro e non effettui interruzioni di lavoro (work stoppages) o qualunque altra azione di natura sindacale. Se Ryanair o la società di mediazione di lavoro saranno obbligate a riconoscere qualunque azione collettiva di qualsiasi tipo, in questo caso il contratto dovrà intendersi annullato e inefficace e qualunque incremento retributivo o indennitario (allowance) o cambio turno concessi sotto la vigenza del presente contratto sarà ritirato". Il contratto era applicato presso tutte le basi Ryanair, compresa quella di Orio al Serio, dove il "Cabin Crew Agreement for Crew Operating from BGY" riportava tale clausola. E non era neppure contestato che la società all'epoca dei fatti negasse qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali italiane e degli altri Stati dell'Unione europea, e che l'amministratore delegato della società avallasse pubblicamente questo tipo di politica.

La decisione, piena di rinvii alla normativa europea ed alla giurisdizione della Cgue, ha dunque riconosciuto sia la giurisdizione italiana che la legittimazione ad agire del sindacato. Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio osserva che la clausola oltre a declinarsi nell'ambito dell'autonomia negoziale e del rapporto di lavoro, "ricade anche sull'autonomia collettiva e sulle relazioni sindacali in quanto, poiché condiziona l'assunzione, le condizioni di lavoro e la permanenza in servizio del lavoratore, incide sulla libertà sindacale sia individuale che collettiva". Va dunque esclusa la natura contrattuale dell'azione promossa dal sindacato.

"Trova applicazione – prosegue la decisione - la legge italiana in quanto gli effetti pregiudizievoli si producono o si potrebbero produrre in Italia, e l'art. 4 del reg. n. 864 del 2007 stabilisce "salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".

Inoltre, la disciplina nazionale, in conformità al portato delle sentenze Feryn e Accept, va oltre le prescrizioni minime previste dalla normativa europea "e riconosce alle organizzazioni sindacali, un potere di agire in giudizio per contrastare le discriminazioni collettive sul lavoro a prescindere dal consenso e in assenza di una vittima". Il sindacato, quindi, in ragione delle ricadute della clausola "Estinzione del contratto", oltre che delle condotte poste in essere da Ryanair al di fuori dei rapporti contrattuali, ha agito legittimamente iure proprio e a titolo extracontrattuale, per la tutela di interessi omogenei individuali, sia pure non riferibili nella specie a vittime immediatamente o direttamente identificabili della discriminazione, che sono rilevanti per la collettività".

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