Penale

Lo spaccio è automaticamente aggravato se la droga viene offerta o ceduta nel parcheggio dell'ospedale

È sufficiente che la condotta si svolga in prossimità del luogo considerato "sensibile"

di Paola Rossi

Chi cede droga ai clienti nel parcheggio dell'ospedale commette spaccio aggravato anche se l'offerta o la cessione non si è consumata nei confronti della specifica categoria di soggetti che la legge tutela in quanto considerati maggiormente vulnerabili se esposti alla possibilità del consumo di stupefacenti.

Così la Cassazione, con la sentenza n. 18523/2022, ha respinto il ricorso del condannato che contestava di aver utilizzato il parcheggio dell'ospedale solo per comodità e non al fine di cedere sostanze stupefacenti alle persone che per ragioni di salute o di lavoro siano provenienti proprio dal nosocomio.

L'aggravante del reato di spaccio - perché commesso all'interno o in prossimità di luoghi "sensibili" come scuole od ospedali - scatta senza bisogno che la cessione sia stata concretamente realizzata nei confronti dei soggetti fragili che la norma intende proteggere. Infatti, l'aggravante prevista alla lettera g) dell'articolo 80 del testo unico degli stupefacenti è una disposizione che punisce la situazione di pericolo realizzata da chi spaccia in prossimità dei luoghi elencati (caserme, ospedali, scuole,di ogni ordine o grado, comunità giovanili, carceri o strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti). Si tratta di un'aggravante specifica che è legata alla circostanza che la condotta illecita sia stata tenuta in prossimità di uno di tali luoghi che il Legislatore ha individuato come sensibili.

Il ricorso dell'imputato straniero contestava anche l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. Lamentava la mancata presa in considerazione che la sua famiglia dimorasse in Italia.
La Cassazione conferma, invece, la legittimità del giudizio di merito in quanto è stato effettuato il doveroso bilanciamento tra il rispetto della vita familiare e il pericolo della reiterazione del reato. Pericolo compiutamente argomentato in base agli specifici precedenti penali del ricorrente e alla loro continuità nel tempo. Da cui si deriva la smaccata propensione alla commissione di reati e quindi la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale del soggetto.

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