Penale

Utilizzabili le intercettazioni captate negli uffici della Procura

Il locali aperti al pubblico non possono considerarsi un luogo di privata dimora

di Pietro Alessio Palumbo

Deve escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi della normativa penalistica ogni luogo nel quale sia consentito l'accesso ad un numero indiscriminato o comunque elevato di persone. Proprio per questa ragione in tema di intercettazioni ambientali secondo la Corte di Cassazione(sentenza 32010/2022) l'ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora in quanto è un luogo nel quale è ammesso l'accesso per ragioni di ufficio ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell'accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore. Analogamente in tema di intercettazioni ambientali, l'ufficio del Sindaco non può essere considerato luogo di privata dimora, trattandosi di un elemento della struttura municipale e quindi di carattere pubblico, nel quale è consentito l'accesso ad estranei, e che non è destinato allo svolgimento di atti della vita privata. E neppure può essere considerato luogo di privata dimora ai fini delle valutazioni di ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, l'ufficio tecnico di un Comune, trattandosi di luogo dove è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone.

La nozione penalistica di ‘privata dimora'
Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. La nozione di privata deve essere definita in ragione della concorrenza degli indefettibili elementi: della utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata – quali riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere - in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; della durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; della non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

L'ammissibilità delle intercettazioni
Occorre, tuttavia, rilevare come la nozione, delineata dal codice penale, di luogo di privata dimora non possa essere automaticamente trasposta nell'esegesi dell'apparente omologa nozione dettata dal codice di procedura penale in tema di ammissibilità delle intercettazioni ambientali. Ciò in quanto sono diversi i bilanciamenti posti in essere dal legislatore nel delineare il concetto di domicilio, a seconda che il suo intervento operi in funzione della tutela penale di un ambito di riservatezza contro le violazioni e le interferenze illecite altrui ovvero al fine di porre un limite allo svolgimento delle indagini, realizzate nel pubblico interesse al perseguimento dei reati.

La ‘sacralità' del domicilio e le intercettazioni
Nell'interpretazione della distinta nozione di luogo di privata dimora di cui alla disciplina dettata dal codice di procedura penale il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tenda a garantire intimità e riservatezza. Ciò in quanto il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente. Solo il requisito della stabilità anche se intesa in senso relativo, può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità. Per questa via, per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di terzi estranei; e senza che peraltro ciò implichi che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora. Ciò in quanto il "diritto di escludere il terzo estraneo" rilevante ai sensi della disciplina penalistica in tema di violazione di domicilio non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che trova garanzia e copertura nello stesso dettato costituzionale, che appunto proclama l'inviolabilità o meglio la "sacralità" del domicilio stabilendo che non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Deve, pertanto, escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi della normativa penalistica ogni luogo al quale è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato o, comunque, elevato di persone.

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