Civile

Concordato semplificato anche per le imprese sottosoglia

Le imprese con i requisiti possono chiedere la nomina di un esperto. Composizione minore solo per alcune imprese soggette al sovraindebitamento

di Fabio Cesare

Composizione ad hoc per il sovraindebitamento. Il Decreto Legge n. 118/2021 disciplina anche le imprese soggette al sovraindebitamento, identificando una composizione negoziata su misura il cui sbocco può essere anche il concordato semplificato.

Le imprese che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti (articolo 2 della legge fallimentare), comprese le agricole e le start up innovative, possono richiedere la nomina di un esperto a un Occ del territorio oppure alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica destinata anche alle imprese maggiori, allegando la documentazione per verificare la situazione di partenza e le concrete prospettive di risanamento.

Qualora l’esperto ravvisi un effettivo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e riconosca che le ipotesi di ristrutturazione non sono velleitarie, dovrà stilare un calendario di incontri finalizzati a una convergenza di interessi con i creditori per risolvere la crisi. Nel mentre, potranno essere richieste al Tribunale le misure cautelari e protettive utili al buon esito della negoziazioni: è la prima volta che il legislatore accorda alle imprese minori una tutela patrimoniale preventiva al provvedimento di apertura della procedura concorsuale.

Dopo centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico, prorogabili con il consenso degli interessati, è possibile concludere alternativamente un accordo in grado garantire la continuità, un’intesa sottoscritta dalle parti e dall’esperto con gli effetti dell’articolo 67 terzo comma lettera d) della legge fallimentare , ma senza la necessità dell’attestazione, oppure proporre i tipici istituti della legge 3/2021: accordo di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio. In quest’ultima ipotesi l’esperto svolgerà le funzioni del gestore della crisi.

Se le soluzioni regolatorie non sono possibili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto sarà possibile accedere al concordato liquidatorio semplificato, senza il limite del 20% e senza adunanza dei creditori.

Questa opzione non si sovrappone alla liquidazione del patrimonio, quale ulteriore soluzione di discontinuità: quest’ultima infatti non prevede l’esdebitazione per persone giuridiche e presenta il rischio di riattivazione delle procedure esecutive alla chiusura. L’accordo di composizione della crisi, invece, potrebbe cedere il passo al nuovo concordato semplificato se i rapporti con creditori si sono deteriorati durante le trattative, così da imporre uno strumento che prescinda dal consenso della massa.

Le soluzioni dell’ennesima riforma della crisi di impresa risultano tuttavia distoniche.

Il legislatore ha riservato la composizione minore solo ad alcune delle imprese astrattamente soggette al sovraindebitamento: risultano escluse le imprese agricole e le start up innovative sopra soglia, esonerate dalle procedure maggiori.

Esse dovranno esperire la composizione maggiore destinata alle imprese fallibili, salvo che si tratti di una svista del legislatore da correggere in sede di conversione.

Infatti una simile soluzione sembra fuori sistema: dopo la composizione negoziata per le imprese sopra soglia sarebbe consentito l’accesso a tutti gli istituti della attuale legge fallimentare, compresa l’istanza di fallimento, mentre il sovraindebitamento non è richiamato in queste ipotesi dall'articolo 11 del Decreto Legge.

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