Civile

In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, la ricezione si prova con il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale

Il duplicato dell'avviso di ricevimento non richiede per la sua efficacia la sottoscrizione della persona cui il piego è stato consegnato

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di notifiche eseguite mediante servizio postale il duplicato non richiede per la sua efficacia la sottoscrizione della persona cui il piego è stato consegnato. E' quanto chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 13798/22.

La vicenda. Un cittadino che aveva ricevuto una cartella dal Comune di Roma ha eccepito che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insufficiente ai fini della prova del rituale inoltro del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contravvenzione posto alla base della cartella di pagamento impugnata, la produzione nel giudizio di merito del duplicato della cartolina postale di ricezione della relativa raccomandata. Secondo la Cassazione quanto affermato dal Tribunale non tiene conto del fatto che il duplicato rilasciato da Poste italiane spa sostituisce l'originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata e rappresenta, in caso di smarrimento di quest'ultima, l'unico documento atto a dimostrare l'effettiva consegna del plico raccomandato e la data in cui essa è avvenuta. I Supremi giudici, così, hanno voluto dare continuità al principio di diritto secondo cui in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale "il duplicato dell'avviso di ricevimento non richiede per la sua efficacia la sottoscrizione della persona cui il piego è stato consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che devono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego". Questo perché a tal fine rileva "…il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto". Dunque in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ex articolo 8 del Dpr 655/1982".

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