Penale

Salta il reato, revocata l’archiviazione per tenuità

Il giudice dell’esecuzione estende il beneficio previsto solo per i condannati

di Alessandro Galimberti

L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto può essere revocata dal giudice dell’esecuzione in caso di abolitio criminis. Nonostante non sia previsto dalla legge, il diniego del beneficio all’indagato per un fatto non lesivo del bene giuridico tutelato creerebbe un’iniqua disparità rispetto al condannato, che in sede di esecuzione beneficia sempre degli effetti dell’abolitio.

Con un’interpretazione estensiva della norma del Codice di procedura penale (articolo 673) il giudice dell’esecuzione del tribunale di Terni ha “liberato” da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole un ricorrente già indagato per omesso versamento delle ritenute d’acconto.

Questi, già “graziato” dal Gip locale nel gennaio di sei anni fa - che aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto in quanto l’ammanco consisteva in poche centinaia di euro - nel settembre del 2020 si era rivolto alla Cassazione impugnando il primo diniego alla ripulitura dei precedenti. I giudici di legittimità avevano però respinto l’impugnazione, ma avendola qualificata come opposizione hanno lasciato aperto il varco per una nuova pronuncia di merito da parte del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, sulla scorta dell’istanza di parte e della nota del Pm, che rimarcava l’estinzione del reato contestato per intervenuta abrogazione legislativa, ha rettificato la decisione del 2020, offrendo un’interpretazione estensiva in favor rei della norma codicistica. La regola prevede, infatti, che nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

L’introduzione della non procedibilità per particolare tenuità del fatto, in questo contesto, aveva creato un’evidente disparità di trattamento tra il condannato - avente diritto alla revoca della sentenza e di tutti i provvedimenti collegati - rispetto all’archiviato per tenuità, posizione non contemplata dalla norma originaria contenuta nel Codice del 1989. Secondo il giudice dell’esecuzione, questa disparità di trattamento finirebbe per discriminare una posizione verso la quale l’ordinamento aveva di fatto già espresso un giudizio di sostanziale non lesività della condotta contestata.

Il reato per il quale la Procura ternana aveva originariamente proceduto per la violazione dell’articolo 2, comma 1-bis della legge 683/1983, norma entrata nel raggio della depenalizzazione di sei anni fa (Dlgs 8/2016) che aveva escluso l’incriminazione per l’omesso versamento delle ritenute per un importo non eccedente i 10 mila euro annui.

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