Penale

Rc auto, la copertura assicurativa non è esclusa dalla natura privata dell'area dell'incidente

La strada di uso pubblico è equiparata al luogo anche non idoneo alla circolazione dei veicoli ma comunemente destinato a tale uso

di Paola Rossi

La copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da circolazione stradale scatta anche se l'incidente avviene in area privata, se a essa possono avere accesso "lecito" un numero indeterminato di persone. La Cassazione, con la sentenza n. 29016/2022, ha annullato la decisione dei giudici che avevano assolto l'assicurazione in quanto l'incidente si era verificato all'interno di un cortile "privato". Secondo i giudici la polizza Rc auto non era operativa perché non si trattava di strada di uso pubblico o area equiparabile. Ma l'equiparazione va fatta scaturire dall'accessibilità, all'area dell'incidente, da parte di terzi anche quando si tratti di specifiche categorie. Come nel caso del cantiere dove opera un'impresa e l'accesso è riservato agli operai o a chi ha rapporti commerciali con la stessa.

Le norme sovranazionali
A sostegno della propria interpretazione la Cassazione fa rilevare che in base alle direttive comunitarie sull'obbligo assicurativo della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli va compreso "qualsiasi uso conforme alla funzione abituale" del mezzo. Le stesse norme europee interpretate non consentono agli Stati di escludere la copertura Rc auto perché l'area dell'incidente non è idonea alla circolazione se essa viene comunemente utilizzata a tale fine. Infine, la Cassazione sottolinea che la Corte di giustizia Ue ha definito area equiparata alla pubblica strada anche l'aia della casa colonica dove un trattore manovrava un rimorchio. Non rileva quindi - come nel caso concreto - neanche la presenza di un cancello e la recinzione dell'area.

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