Comunitario e Internazionale

Ai nastri di partenza il Regolamento su sovvenzioni estere alle imprese UE e concentrazioni

Il Regolamento 2022/2560 si applica alle sovvenzioni estere concesse nei 5 anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023. Non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l'accordo, è stata annunciata l'offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

di Niccolò Medica e Andrea Denaro*

Il Regolamento UE 2022/2560 del Parlamento e del Consiglio europei, in vigore dal 12 gennaio 2023, disciplina le sovvenzioni estere concesse ad imprese (incluse le imprese pubbliche controllate in via diretta o indiretta dallo Stato) che svolgono un'attività economica nel mercato interno dell'Unione Europea.

La norma, in particolare, considera distorsiva del mercato interno la sovvenzione che possa migliorare la posizione concorrenziale di un'impresa.

Entro la metà del 2023, la Commissione UE dovrà adottare, dopo la consultazione pubblica terminata il 6 marzo 2023, uno specifico regolamento di esecuzione che dovrà chiarire, oltre agli aspetti prettamente procedurali (quali, ad esempio, formulari di notifica e calcolo dei termini), anche alcuni profili sostanziali, in modo da garantire maggiore certezza giuridica.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, si reputa che sia improbabile che una sovvenzione estera ad un'impresa, se inferiore a 4 milioni di euro nell'arco di tre anni consecutivi, possa provocare distorsioni sul mercato interno.

Sempre l'art. 4, al comma 3, prevede che una sovvenzione inferiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari non sia distorsiva del mercato interno.

Infine, l'art. 4, al comma 4, esclude che le sovvenzioni estere erogate per far fronte a calamità naturali o eventi eccezionali possano essere considerate come potenzialmente distorsive del mercato interno.

Nel contesto del Regolamento, la sovvenzione estera viene definita come contributo finanziario che viene erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, il quale conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori.

In questa categoria rientrano, ad esempio, le misure di sostegno che non consistono in trasferimenti monetari (come la concessione di diritti speciali o esclusivi di un'impresa senza una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato) o le sovvenzioni sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa (ossia senza alcuna limitazione dell'importo o di durata della garanzia).

Per stabilire se la sovvenzione abbia un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, il Regolamento fa riferimento ad una serie non esaustiva di indicatori:
• l'importo e la natura della sovvenzione estera;
• la situazione dell'impresa;
• il livello e l'evoluzione dell'attività economica dell'impresa nel mercato interno;
• la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.


La Commissione UE, a cui – come detto – è affidato il compito di applicare il Regolamento, è chiamata a svolgere una valutazione comparata (art. 6) che consideri, accanto agli effetti negativi, anche gli effetti positivi generati dalla sovvenzione estera, in termini di sviluppo dell'attività economica sovvenzionata e contributo al perseguimento degli obiettivi politici dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'ambito di operatività del Regolamento, la Commissione UE avrà la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, in qualsiasi settore dell'economia, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili.

Il Regolamento individua tre ambiti d'intervento:
1. esame d'ufficio delle sovvenzioni estere distorsive;
2. controllo delle concentrazioni;
3. procedure di appalto pubblico (non oggetto della presente nota).

Esame d'ufficio delle sovvenzioni estere distorsive

La Commissione UE potrà avviare di propria iniziativa l'esame delle sovvenzioni estere potenzialmente distorsive sulla base delle informazioni provenienti da qualsiasi fonte.

La procedura include un esame preliminare e un'eventuale successiva indagine approfondita, della durata massima di 18 mesi.

Nell'ambito della procedura la Commissione UE dispone di poteri di indagine (richiesta di informazioni, ispezioni presso le imprese) e può adottare misure provvisorie.
All'esito dell'indagine approfondita la Commissione UE potrà imporre misure di riparazione proporzionate (compresi rimedi strutturali e non strutturali ed eventualmente il rimborso della sovvenzione), nonché adottare decisioni con cui rendere vincolanti gli impegni proposti dalle imprese per porre rimedio alle distorsioni.

Sono inoltre previste possibili sanzioni; in particolare:
• sanzioni fino all'1% del fatturato nel caso di violazioni procedurali (mancata presentazione delle informazioni; informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete; rifiuto di sottoporsi alle ispezioni);
• sanzioni fino al 10% del fatturato per inottemperanza alle decisioni con impegni o alle decisioni che impongono misure provvisorie o di riparazione.

Concentrazioni

Il Regolamento stabilisce l'applicabilità del controllo preventivo della Commissione UE sulle concentrazioni (che siano state interessate da sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti le concentrazioni stesse) in funzione di alcune soglie di valore.

Per concentrazioni si intendono, in particolare:
• la fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o di parti di tali imprese;
• l'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese
.

In particolare, per le concentrazioni, è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione UE:
• se la società acquisita, una delle parti della concentrazione o l'impresa comune genera un fatturato nell'UE di almeno 500 milioni di euro;
• se il contributo finanziario estero in questione è pari ad almeno 50 milioni di euro nei tre anni precedenti l'accordo.


Inoltre, la Commissione UE può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione non soggetta ad obbligo di notifica, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora sospetti che alle imprese interessate possano essere state concesse sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la concentrazione.

La procedura di controllo si articola in due fasi:
• un esame preliminare da concludere entro 25 giorni;
• una eventuale successiva indagine approfondita della durata massima di 90 giorni, durante i quali la concentrazione è sospesa (salvo il potere della Commissione UE di accordare una deroga su richiesta)
.

Con la decisione finale la Commissione UE può:
• non sollevare obiezioni alla concentrazione;
• vietare la concentrazione in quanto le sovvenzioni estere sono ritenute potenzialmente distorsive del mercato interno;
• accettare gli impegni offerti dalle imprese per rimediare alla distorsione
.

Anche in questo caso sono previste diverse tipologie di sanzione:
• sanzioni fino all'1% del fatturato nel caso di informazioni inesatte o fuorvianti rese in sede di notifica o in un'integrazione successiva;
• sanzioni fino al 10% del fatturato per i casi di mancata notifica della concentrazione, di realizzazione della concentrazione prima della decisione della Commissione UE, di violazione del divieto di concentrazione eventualmente imposto con la decisione o di realizzazione di operazioni finanziarie per eludere l'obbligo di notifica
.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei 5 anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.

Il Regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l'accordo, è stata annunciata l'offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

______
*A cura degli Avv.ti Niccolò Medica e Andrea Denaro di GPD - Gemma Provaggi De Andrè, studio legale e tributario


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©