Penale

Il proscioglimento per prescrizione non prevale sulla nullità assoluta della sentenza che viola contraddittorio

Gli strumenti deflattivi contro le lungaggini del processo non possono comprimere il diritto di difesa e a un giusto processo

di Paola Rossi

La sentenza che dichiara la prescrizione del reato senza contraddittorio è illegittimamente emessa de plano ed essendo viziata da nullità assoluta va annullata con rinvio se l'imputato ricorre per cassazione. Non è comprimibile - per esigenze di economia processuale - l'interesse dell'imputato a rinunciare alla prescrizione per ottenere una piena assoluzione o l'accertamento di altre cause di non punibilità o di improcedibilità dell'azione penale nei suoi confronti. È perciò costituzionalmente illegittima l'interpretazione giurisprudenziale del comma 4 dell'articolo 568 del Codice di procedura penale che neghi in tale situazione la sussistenza dell'interesse a ricorrere per cassazione.

L'interpretazione bocciata dalla Consulta
Così la Corte costituzionale con la sentenza n. 111/2022 ha "raddrizzato" l'orientamento giurisprudenziale espresso nel 2017 dalle sezioni Unite penali. L'interpretazione dichiarata incostituzionale affermava, in caso di ricorrenza di nullità processuali assolute e cause estintive del reato, la prevalenza dell'"effetto utile" del processo:ciò che di fatto impediva alla Cassazione di annullare con rinvio la sentenza viziata di declaratoria della prescrizione, per carenza di interesse in capo al ricorrente. A meno che, concludeva tale orientamento, la Cassazione non potesse essa stessa emettere pronuncia fondata sull'evidente prova dell'innocenza dell'imputato. Pronuncia, in tal caso, da adottarsi da parte della Cassazione con la formula di merito prescritta dall'articolo 129, comma 2, del Cpp sull'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Soluzione che, val la pena ricordarlo, si fondava sull'affermata carenza di interesse dell'imputato prosciolto alla riedizione del processo di appello che non gli aveva garantito il contraddittorio in dibattimento.

La declaratoria della prescrizione
Le esigenze di ragionevole durata del processo perseguite con la possibilità di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (articolo 129 del Cpp) non possono comprimere l'interesse a ottenere l'annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione, ma che sia stata emessa in fase predibattimentale, accogliendo la richiesta del Pm, senza alcun intervento in contradditorio delle parti.
Con questa affermazione la Corte costituzionale ridimensiona e perimetra l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni Unite penali della Cassazione secondo cui in caso di compresenza tra nullità assolute processuali e cause di improcedibilità, non punibilità o di estinzione del reato immeditamente dichiarabili dal giudice prevarrebbero sempre e comunque queste ultime. Per cui, secondo l'orientamento ora rivisitato, la Corte di cassazione non potrebbe annullare la sentenza che ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato in violazione del contraddittorio determinando un vizio di nullità assoluta. Ossia la preminenza "automatica" della causa estintiva del reato sul vizio radicale della pronuncia di merito che l'ha dichiarata.
Spiega invece la Consulta che, in una tale situazione, non viene meno l'interesse dell'imputato alla riedizione della fase di merito in cui - pur dando per scontata la prescrizione del reato - possa interloquire utilmente per essere assolto per altra causa dopo aver avuto la possibilità di rinunciare alla prescrizione. Possibilità negata dalla declaratoria assunta in fase predibattimentale in assenza delle parti e che costituisce causa di nullità della pronuncia.

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