Rassegne di Giurisprudenza

È sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi perché sia integrato il reato di getto pericoloso di cose

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Reato di pericolo - Integrazione - Fattispecie.
La contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. è un reato di pericolo per la cui integrazione non è necessario un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l’attitudine a provocare effetti dannosi. L’elemento, che non può difettare, ai fini della sussistenza del reato, è correlato alla concretezza dell’offesa o della molestia alle persone. Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto integrare il reato lo sversamento di acque tossiche e maleodoranti in luogo pubblico (in un torrente) con evidente pericolo per la salute delle persone.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 maggio 2022 n. 21034

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori e fumi - Idoneità ad arrecare molestia alle persone - Sussistenza - Molestia - Nozione.
Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 maggio 2022 n. 21034

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Necessità di provocare un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad offendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza - Modalità di accertamento - Individuazione.
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di "molestia alle persone" abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 novembre 2020 n. 33817

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Art. 674 cod. pen. - Reati previsti dall’art. 137, comma 6 e 7, d.lgs. n. 152 del 2006 - Rapporto di specialità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Non ricorre un rapporto di specialità tra il reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 cod. pen. e le previsioni incriminatrici previste a tutela dell'ambiente dall'art. 137, commi 6 e 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né si verifica assorbimento tra tali fattispecie penali, in quanto il primo si distingue dalle seconde per il presupposto dell'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, che costituisce elemento essenziale della contravvenzione di pericolo prevista dalla norma codicistica.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 28 novembre 2019 n. 48406