Penale

Scommesse, 'Bando Monti' legittimo in assenza di prova contraria

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 15243 depositata oggi, confermando il ragionamento della Corte di appello di Lecce che aveva condannato i due imputati

di Francesco Machina Grifeo

In materia di accettazione e raccolta di scommesse in assenza dell'autorizzazione dei Monopoli di Stato e della licenza di pubblica sicurezza, l'onere della prova di aver subito una discriminazione grava su colui che la sostiene. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 15243 depositata oggi, confermando il ragionamento della Corte di appello di Lecce che aveva condannato i due imputati "per aver svolto, o comunque favorito, l'attività di accettazione e raccolta di scommesse, anche per via telefonica o telematica, con organizzazione di mezzi e strumenti idonei, per conto dell'operatore straniero Stanleybet Malta Ltd, in assenza dell'autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.".

Al centro della vicenda il cosiddetto Bando Monti del 2012 e la sua supposta antieconomicità per l'obbligo della cessione non onerosa dei beni materiali ed immateriali alla scadenza della concessione. I reati sono comunque stati considerati prescritti e le condanne annullate.

La Terza Sezione penale dopo aver ricostruito il quadro normativo afferma che in mancanza della concessione della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In questa ipotesi il giudice nazionale dovrà disapplicare la normativa interna.

Ne consegue che l'onere della prova spetta all'imputato. Mentre l'onere probatorio in capo all'accusa si esaurisce con la prova della condotta materiale e dell'assenza dell'autorizzazione ex articolo 88 Tulps. Per il Collegio non è dunque condivisibile quanto affermato da una recente ed isolata pronuncia (Sez. 4, n. 3975 del 19/01/2021), non massimata, e richiamata dai ricorrenti, secondo cui "l'onere della prova dell'antieconomicità della partecipazione al Bando Monti spetti alla pubblica accusa".

La sentenza impugnata, prosegue la decisione, è dunque giuridicamente corretta "avendo escluso la natura discriminatoria dell'esclusione dalla partecipazione al Bando Monti da parte della Stanleybet non avendo dimostrato che la mancata partecipazione fosse imputabile all'antieconomicità delle disposizioni del bando in contrasto con il diritto dell'unione". "Non avendo la difesa allegato il valore del fatturato della Stanleybet, a fronte del quale valutare l'eventuale perdita economica derivante dalla cessione a titolo gratuito delle attrezzature, il giudice d'appello, basandosi sugli elementi di segno opposto è giunto ad escludere il carattere antieconomico della partecipazione della società al bando Monti".

Tuttavia, conclude la Corte, "in presenza di indirizzo interpretativo non univoco il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato. Il che comporta il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità".

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