Penale

Particolare tenuità del fatto per la cancellazione della data di scadenza dei cosmetici

Nel caso concreto, infatti, non è contestato l'intento di frodare l'acquirente sulla qualità del prodotto

di Giampaolo Piagnerelli

Cancellare la data di scadenza dei cosmetici non genera un intento frodatorio nei confronti dell'acquirente e per questo si applica la particolare tenuità del fatto e la punizione con una sanzione amministrativa. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 23642/22.

La vicenda. Venendo ai fatti un soggetto era stato condannato dal tribunale di Macerata alla pena di 500 euro di multa relativamente al reato di agli articoli 56 e 515 cp (frode nell'esercizio del commercio) perché aveva esposto per la vendita, prodotti cosmetici recanti sulle confezioni le date di scadenza abrase, cancellate e occultate. Contro tale sentenza il venditore ha proposto ricorso eccependo la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. Così nelle conclusioni presentate via pec era stata richiesta l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, poi, (in modo incomprensibile) aveva completamente omesso di valutare tale specifica e formale richiesta. Secondo la Cassazione i giudici di seconde cure hanno ricondotto i fatti all'imputazione nel tentativo di frode in commercio, in quanto la cancellazione delle date di scadenza dei cosmetici rendeva impossibile un controllo sulla effettiva scadenza. Ricordano, però, gli Ermellini, che la sentenza di merito non contestava la cattiva conservazione, ma solo l'assenza della data di scadenza dei prodotti. Quest'ultima, tuttavia, si legge nella decisione di legittimità, non riguarda una diversità qualitativa dei prodotti, con un inganno per i consumatori. L'assenza della data di scadenza, invece, riguarda gli obblighi di etichettatura con relativa sanzione amministrativa in caso di inadempimento. In definitiva i Supremi giudici hanno annullato la sentenza della Corte d'appello limitatamente all'applicabilità dell'articolo 131-bis del cp e hanno rinviato per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

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