Immobili

Condizionatori rimossi se ad alto impatto visivo

La norma prevede che gli impianti esterni non debbano ledere il decoro architettonico del fabbricato

di Guglielmo Saporito

Il Comune può imporre lo spostamento dell’unità esterna di un condizionatore d’aria: lo sottolinea il Tar di Brescia nella sentenza 770/2022 del 2 agosto.

I fatti di causa

La vicenda riguarda una pasticceria bergamasca che aveva collocato l’impianto di condizionamento sulla facciata di un edificio, in un cortile interno nel nucleo antico cittadino. L’immobile non era sottoposto a specifico vincolo storico monumentale, ma per regolamento comunale l’installazione di apparecchiature esterne era soggetta a preventivo parere della commissione del paesaggio. Nel caso specifico, il parere della Commissione era sfavorevole, perché la posizione dell’impianto non rispettava lo schema compositivo della facciata, e inoltre non era situato al suolo, come sarebbe stato preferibile. Di qui l’ordinanza sindacale, che il gestore del pubblico esercizio ha impugnato, facendo tra l’altro presente che altri condòmini, proprietari di unità immobiliari nell’ambito del medesimo compendio, avevano collocato condizionatori simili. Secondo l’amministrazione comunale, la presenza di altri impianti non è determinante, perché in ogni caso va applicato il principio che impone di arrecare il minor disagio possibile, e quindi anche il minor impatto visivo.

Cosa prevede la normativa

La materia presenta diverse letture, a seconda del tipo di norma che si applichi: sotto l’aspetto edilizio, gli impianti di condizionamento non hanno più necessità di autorizzazione (Dlgs 222/2016), mentre da un punto di vista ambientale vi possono essere complicazioni, nei centri storici e nelle aree vincolate sotto l'aspetto paesaggistico. Infatti, l’articolo 2 del Dpr 31/2017, allegato A, esclude la necessità di autorizzazione ambientale per condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, purché si intervenga su prospetti secondari, in spazi pertinenziali interni, in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici. Va aggiunto che, per l’articolo 9 del decreto legge 17/2022, si possono realizzare liberamente nuove coperture fotovoltaiche, anche trasformando tetti piani e lastrici solari in tetti spioventi e modificando, con essi, le sagome e le altezze dei fabbricati.

L’opposizione dei condòmini legittima la rimozione

Diverso metro si applica quando all’impianto esterno si oppongono i condòmini, affermando che l’apparecchio alteri significativamente il decoro e l’aspetto architettonico. In questo caso, l’orientamento della Cassazione (20985/2014) è favorevole alla rimozione, senza che abbia rilievo la presenza di altri condizionatori sul muro perimetrale. Altrettanto restrittivo è, infine, il ragionamento se il compressore, collocato all’esterno a pochi metri di distanza da una finestra, ostacoli la godibilità di un panorama significativo (Tar Toscana, relativo a un intervento nel centro storico di Firenze). Quindi, vi è una diffusa liberalizzazione, sempre che le installazioni non interessino i beni oggetti di specifico vincolo di tutela del ministero della Cultura, e salva, come nel caso del comune bergamasco, la necessità (prevista localmente) del parere di commissioni comunali che garantiscano l’uniformità delle facciate e l’applicazione del principio del minore impatto possibile.

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