Civile

Mediazione, l’avviso della parte istante a quella invitata interrompe la prescrizione

Resta fermo che l’onere della comunicazione grava interamente sull’organismo

ADOBESTOCK

di Marco Marinaro

L’obbligo di comunicare l’avvenuta proposizione della domanda di mediazione alla parte chiamata in mediazione grava interamente sull’organismo e non sulla parte istante. Ciò non esclude che quest’ultima per rimediare al ritardo o all’omissione del responsabile dell’organismo possa provvedere direttamente alla comunicazione per interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere nel decorso di termini decadenziali. Sono le conclusioni cui perviene con una articolata nota del 9 settembre 2021 il ministero della Giustizia (a firma del Direttore generale degli Affari interni) inviata a tutti gli organismi di mediazione per dare risposta ai tanti quesiti circa l’obbligo di comunicazione del primo incontro di mediazione alla parte chiamata; in particolare, la questione è se l’obbligo gravi in via esclusiva sull’organismo, con la conseguenza di una totale irrilevanza della comunicazione eventualmente effettuata dalla parte istante alla parte chiamata, oppure se questa comunicazione possa avere effetto nei confronti della parte chiamata, alla stessa stregua della comunicazione proveniente dall’organismo.

La puntuale disamina della normativa vigente contenuta nella nota conduce in primo luogo a ribadire quanto è stato sempre sostenuto dal ministero secondo cui «l’obbligo di comunicazione in questione grava senz’altro, in via principale, sull’organismo di mediazione, il cui responsabile, ricevuta la domanda di mediazione, è tenuto (...) a designare il mediatore e fissare il primo incontro, essendo così, almeno inizialmente, l’unico soggetto in possesso dei dati (in particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell’incontro) da comunicare alla parte chiamata».

D’altronde, è sull’organismo che grava «la responsabilità del buon andamento della procedura di mediazione o, quantomeno, dell’espletamento di un serio tentativo affinché essa abbia esito positivo, risultati che presuppongono entrambi che la parte chiamata sia portata a conoscenza della pendenza della procedura e sia posta in condizioni di parteciparvi». Un adempimento che rileva sia per realizzare la condizione di procedibilità sia per interrompere la prescrizione e impedire la decadenza.

Tuttavia, il ministero, anche alla luce anche della più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 11790 del 4 giugno 2019, Corte d’appello di Genova, 946 del 13 giugno 2018, Tribunale di Savona, 1387 del 24 novembre 2017, Tribunale di Parma, 726 del 22 maggio 2017), ha ritenuto di dover rivedere la sua posizione in ordine all’efficacia dell’eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante che ha interesse a soddisfare la condizione di procedibilità, interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere in decadenza.

Così, la nota precisa che l’eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante sostituisce quella in ipotesi omessa o ritardata dall’organismo.

Ciò significa che «qualora nessuna comunicazione venga effettuata - nemmeno dalla parte istante, che pure non ha alcun obbligo in tal senso - la responsabilità dell’inadempimento graverà interamente sull’organismo, il quale non potrà invocare a sua giustificazione in nessun caso l’inerzia della parte (nemmeno se appositamente delegata)». Infatti, la comunicazione si configura, a carico della parte istante, alla stregua di un onere (diversamente dall’obbligo gravante sul responsabile dell’organismo). In ogni caso, qualora la parte istante vi abbia provveduto (di propria iniziativa o per richiesta dell’organismo) «non è revocabile in dubbio la regolarità e l’efficacia del suddetto atto ai fini della instaurazione della procedura».

Peraltro, in questi casi non viene meno l’obbligo posto a carico delle parti di versare all’organismo le spese di avvio del procedimento in quanto «non può intendersi limitato al solo invio della comunicazione in questione, ma ricomprende tutta l’ulteriore attività prodromica alla comparizione delle parti: tanto è vero che tale obbligo di pagamento sorge a carico della parte istante “al momento del deposito della domanda di mediazione”, quindi anteriormente e a prescindere dall’invio della comunicazione da parte dell’organismo».

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