Responsabilità

Sarno: sindaco responsabile anche civilmente per aver omesso di informare la popolazione sull'alluvione in corso

Per la Cassazione ha rilevanza anche il comportamento omissivo del primo cittadino che non ha fornito alla popolazione le reali informazioni

di Giampaolo Piagnerelli

"Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo".

La vicenda. La Cassazione - con l'ordinanza n. 35419/22 - torna a fare chiarezza sulle responsabilità legate all'alluvione di Sarno (in cui hanno perso la vita 137 persone il 5 maggio 1998) , in cui il sindaco dell'omonimo Comune ha dato false notizie rassicuranti, omettendo di fornire, invece, quello che era un quadro realistico e tragico della situazione. In particolare il primo cittadino ha omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convocare e insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno alla quale, anzi (fino alle ore 20,47), forniva notizie imprudentemente rassicuranti sull'emergenza in corso, suscettibili di non provocare l'adeguato allertamento degli organi competenti. Diffondeva, inoltre, due appelli televisivi, con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione fosse sotto controllo e inesistente il pericolo.
La circostanza che l'attività non sia per lo più collegata a un formale provvedimento amministrativo e integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l'emergenza in corso).

Conclusioni. L'attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato.

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