Penale

La pedana del ristorante che occupa il suolo pubblico non fa scattare il reato di invasione di terreni

Assolto il ristoratore subentrato all'ascendente per la pedana su suolo pubblico di cui non aveva ancora ottenuto la voltura

di Paola Rossi

La pedana del ristorante che occupa il suolo pubblico non fa scattare il reato di invasione di terreni o edifici se il manufatto è stato "ereditato" dal nuovo titolare, che è subentrato allo zio nella gestione dell'esercizio commerciale. Semmai il nuovo ristoratore pagherà le eventuali conseguenze amministrative e civili per il periodo in cui non risultava autorizzato, in attesa della voltura a proprio a favore per l'occupazione del suolo pubblico.

La Corte di cassazione ha così annullato - con la sentenza n. 43904/2022 - la condanna a 600 euro di multa che era stata comminata per il biennio in cui l'imputato aveva mantenuto la struttura esterna al ristorante, in pendenza della pratica con cui aveva chiesto il passaggio dell'autorizzazione a proprio nome. Inoltre, va rilevato che il ricorrente ora vittorioso in Cassazione, aveva continuato a pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico relativa ai 60 metri quadrati occupati dalla pedana.

Ma il punto centrale che fa venir meno l'ipotesi accusatoria per il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale, è quello del possesso: ossia il reato sussiste solo quando l'agente provenendo dall'esterno dell'area dell'immobile che si assume invaso spezza il legittimo legame tra la res e il titolare del diritto su di esso. Ciò che nella specie non è avvenuto, in quanto il bene immobile è stato ricevuto dal ricorrente per volontà del suo precedente titolare. Da cui deriva che il possesso è legittimo.

Infatti, conclude la Cassazione, non sussiste alcuna invasione quando si è possessori o detentori dell'immobile senza aver in alcun modo compresso i diritti del titolare da cui deriva il bene. L'affermazione della Cassazione penale deriva dall'orientamento, già espresso in materia di immobili Iacp, dove la convivenza pregressa con l'assegnatario dell'immobile che per qualsiasi ragione, come la morte, cessa di occuparlo non scatta alcun reato per il convivente che continua a occuparlo magari anche pagando il canone. Ma non è tale ultima eventualità che discrimina la rilevanza penale dell'occupazione a titolo di reato di invasione di edifici o terreni, perché appunto l'illecito penale è insussistente in assenza di condotte di spossessamento. Semmai si attenuano le eventuali conseguenze - ai fini amministrativi e civilistici - dell'occupazione senza titolo autorizzatorio.

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